Ordinanza 403/1996 (ECLI:IT:COST:1996:403)
Massima numero 23076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  11/12/1996;  Decisione del  11/12/1996
Deposito del 20/12/1996; Pubblicazione in G. U. 28/12/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 403/96. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI PER L'ANNO 1992 - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, c. 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, come sostituito dalla l. di conversione 8 agosto 1992, n. 359: l'imposta colpisce il bene indice di ricchezza nella sua soggettivita', sicche' la legge non irragionevolmente la pone a carico di colui che ne risulta il detentore, indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali trovera' definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto. - S. nn. 143/1995, 73/1996; O. n. 453/1995. red.: R. Foglia

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte