Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Tempestività dell'impugnazione - Rilievo assegnato alla data di notificazione, anziché a quella di redazione del ricorso - Conseguente tempestività dell' editio actionis , laddove il ricorso sia stato notificato nel termine di sessanta giorni, eventualmente prorogato al lunedì successivo ove scada di sabato o di domenica - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 111004).
La proposizione del ricorso si identifica nella sua notificazione ed è rispetto a quest'ultima - da cui dipendono l'esercizio del diritto di difesa della controparte e il successivo dispiegarsi del contraddittorio - che occorre valutare la tempestività dell'editio actionis, essendo, invece, l'elaborazione del ricorso a cura della difesa tecnica un'attività priva di ogni rilevanza esterna.
(Nel caso di specie, avente ad oggetto plurime disposizioni della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, formulata dalla resistente, per essere stato il ricorso redatto domenica 21 marzo 2021. Il ricorso avverso la citata legge regionale, pubblicata il 19 gennaio 2021, è stato tempestivamente proposto in data lunedì 22 marzo 2021, in quanto il termine di sessanta giorni - destinato a scadere sabato 20 marzo - si proroga di diritto al successivo 22 marzo; la legge - ai fini della valutazione della tempestività dell'atto di impugnazione - annette, infatti, rilievo alla notificazione e non fa menzione dell'attività prodromica di redazione del ricorso).