Sentenza 408/1996 (ECLI:IT:COST:1996:408)
Massima numero 23022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/12/1996;  Decisione del  11/12/1996
Deposito del 24/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 408/96. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - EMITTENTI TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE PRIVE DI AUTORIZZAZIONE - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDONEI AL FUNZIONAMENTO, MA NON ANCORA FUNZIONANTI O FUNZIONALI ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE C.D. MAMMI' (LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223)- ESCLUSIONE DEI RESPONSABILI DALLA SANATORIA AMMINISTRATIVA E PENALE PREVISTA INVECE PER COLORO CHE, OLTRE AD AVER INSTALLATO GLI IMPIANTI, LI ABBIANO ATTIVATI IN MODO CONCRETO ED EFFETTIVO - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' OGGETTO DELLA ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 53/1995 DI MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA (TRATTANDOSI DI FATTI SUCCESSIVI ALLA C.D. LEGGE MAMMI'), MA RIPROPOSTA DAL GIUDICE RIMETTENTE SUL PRESUPPOSTO DELLA SOPRAVVENUTA RILEVANZA PER EFFETTO DELLA MUTATA IMPUTAZIONE DI FATTI ANTERIORI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE MENZIONATA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - nella parte in cui esclude dalla "sanatoria amministrativa" le emittenti private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - in quanto - posto che l'art. 32 prevede un'autorizzazione temporanea ex lege (destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della concessione) alla "prosecuzione" nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che prima dell'entrata in vigore della legge stessa l'impianto fosse gia' "esercitato" e quindi attivo e che fosse stata presentata la domanda per il rilascio della concessione - le fattispecie poste a raffronto (e cioe': quella di soggetti che gia' prima dell'entrata in vigore della l. n. 223 del 1990 esercitavano e dopo hanno continuato, autorizzati ex lege, ad esercitare; e quella di soggetti che prima avevano solo installato e che dopo non sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di ottenere la concessione) non sono comparabili, tenuto conto che, con riguardo alla seconda, appare giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare finalita' perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento delle concessioni), consistita nel temporaneo congelamento della situazione esistente per porre un freno all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena operativita' a regime della nuova disciplina che, al fine della stabile attribuzione della frequenza, prevedeva (e prevede) un procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze stesse. - S. nn. 202/1976; 237/1984. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte