Ordinanza 412/1996 (ECLI:IT:COST:1996:412)
Massima numero 23091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/12/1996; Decisione del
11/12/1996
Deposito del 24/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
23089
Titolo
ORD. 412/96 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA', HA CONCORSO A PRONUNCIARE UN PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELLA MISURA CAUTELARE SOGGETTA A RIESAME - OMESSA PREVISIONE DI TALE IPOTESI COME MOTIVO DI RICUSAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA OMESSA PREVISIONE DELLA STESSA IPOTESI COME MOTIVO DI INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, E 25 COST. - PRECEDENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA PRESUPPOSTA DALLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 412/96 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA', HA CONCORSO A PRONUNCIARE UN PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELLA MISURA CAUTELARE SOGGETTA A RIESAME - OMESSA PREVISIONE DI TALE IPOTESI COME MOTIVO DI RICUSAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA OMESSA PREVISIONE DELLA STESSA IPOTESI COME MOTIVO DI INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, E 25 COST. - PRECEDENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA PRESUPPOSTA DALLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, avente ad oggetto una norma il cui presupposto sia costituito da una norma dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede come ipotesi di ricusazione quella del giudice del dibattimento che abbia concorso a pronunciare l'ordinanza di conferma, in sede di riesame, di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, fa rinvio alla disciplina dell'incompatibilita' di cui all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui non prevede tale ipotesi di incompatibilita'). - V. sent. n. 131/1996 e, in particolare, ord. n. 213/1996. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, avente ad oggetto una norma il cui presupposto sia costituito da una norma dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede come ipotesi di ricusazione quella del giudice del dibattimento che abbia concorso a pronunciare l'ordinanza di conferma, in sede di riesame, di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, fa rinvio alla disciplina dell'incompatibilita' di cui all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui non prevede tale ipotesi di incompatibilita'). - V. sent. n. 131/1996 e, in particolare, ord. n. 213/1996. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte