Ordinanza 414/1996 (ECLI:IT:COST:1996:414)
Massima numero 23024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/12/1996;  Decisione del  11/12/1996
Deposito del 24/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 414/96. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA CUI SI ESTRAGGONO SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE AD USO PERSONALE - LAMENTATA MANCATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE IPOTESI DI ACQUISTO, IMPORTAZIONE E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE AD USO PERSONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 73, 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 in quanto gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 360 del 1995. - S. n. 360/1995; O. n. 150/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte