Sentenza 415/1996 (ECLI:IT:COST:1996:415)
Massima numero 22997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/12/1996; Decisione del
12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 03/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 415/96. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FISCALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE PER I PARENTI E GLI AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO DEL DEBITORE CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 415/96. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FISCALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE PER I PARENTI E GLI AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO DEL DEBITORE CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo all'esecuzione forzata per realizzazione di crediti di imposta attraverso espropriazione di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta, in quanto - premesso che e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui non prevedeva che il coniuge del debitore potesse proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358/1994) o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444/1995), avendo la Corte ritenuto che una preclusione dell'opposizione cosi' assoluta eccedesse sia la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni - lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilita' dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica, giacche' la preclusione stessa non puo' ragionevolmente essere cosi' estesa da comprendere i beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad escludere anche in tal caso la possibilita' di dimostrare in giudizio la proprieta' del bene pignorato. - Circa la preminente esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, v. "ex multis", S. nn. 42/1964 e 93/1964; - riguardo alla necessita' che detta esigenza trovi la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalita' che la giustificano, cfr. S. nn. 358/1994 e 444/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo all'esecuzione forzata per realizzazione di crediti di imposta attraverso espropriazione di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta, in quanto - premesso che e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui non prevedeva che il coniuge del debitore potesse proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358/1994) o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444/1995), avendo la Corte ritenuto che una preclusione dell'opposizione cosi' assoluta eccedesse sia la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni - lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilita' dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica, giacche' la preclusione stessa non puo' ragionevolmente essere cosi' estesa da comprendere i beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad escludere anche in tal caso la possibilita' di dimostrare in giudizio la proprieta' del bene pignorato. - Circa la preminente esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, v. "ex multis", S. nn. 42/1964 e 93/1964; - riguardo alla necessita' che detta esigenza trovi la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalita' che la giustificano, cfr. S. nn. 358/1994 e 444/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte