Sentenza 417/1996 (ECLI:IT:COST:1996:417)
Massima numero 22988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:  22989


Titolo
SENT. 417/96 A. PENSIONI - DIPENDENTI PUBBLICI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE AI TRENTACINQUE ANNI - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, IN PROPORZIONE AGLI ANNI MANCANTI AL RAGGIUNGIMENTO DI DETTO REQUISITO CONTRIBUTIVO, SECONDO DETERMINATE PERCENTUALI FISSATE DALLA LEGGE IMPUGNATA - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA LIMITATIVA IN QUESTIONE AI DIPENDENTI LA CUI DOMANDA DI DIMISSIONI RISULTI ACCOLTA PRIMA DEL 15 OTTOBRE 1993 - ESCLUSIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI IDENTICHE IN BASE AL MERO ELEMENTO TEMPORALE DELLA DATA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DIMISSIONI - RITENUTA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante:"Interventi correttivi di finanza pubblica"), <>, in quanto - premesso che i Collegi rimettenti non censurano l'adozione, in quanto tale, del termine del 15 ottobre 1993, cui il legislatore ha inteso ricollegare la produzione degli effetti delle norme in esame, ma si limitano a ritenere lesiva dei parametri costituzionali dedotti la scelta della coincidenza di detto momento temporale, invece che con la data di presentazione della domanda di dimissioni del pubblico dipendente, con quella del suo accoglimento da parte dell'amministrazione di appartenenza - l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine oggettivo tra il nuovo ed il vecchio regime trova plausibile spiegazione, sul piano giuridico, nella natura costitutiva del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volonta' del dipendente rappresenta soltanto il presupposto necessario, e nel conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego, le cui norme generali e speciali rimangono transitoriamente in vigore fino alla stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Peraltro, stante la palese estraneita' al dettato normativo di qualsiasi riferimento alla decorrenza delle dimissioni e quindi alla peculiare posizione del personale della scuola (v. sentenza n. 439/1994), non e' dato in alcun modo ravvisare l'asserita disparita' di trattamento tra detto personale e quello degli altri comparti per via della prefissione di un unico termine valevole nei confronti di tutti i pubblici dipendenti. - Riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, alla stregua del quale le cosiddette disparita' di mero fatto non danno luogo ad un problema di costituzionalita', nel senso che l'eventuale funzionamento patologico della norma stessa non puo' costituire presupposto per farne valere una illegittimita' riferita alla lesione, sia del principio di eguaglianza, sia di quello del buon andamento della P.A., v. S. nn. 295/1995 e 188/1995, 'ex multis'. - Sull'ampio potere discrezionale riservato al legislatore nella materia 'de qua', cfr., pure, S. n. 185/1995. - Cfr., inoltre, S. n. 390/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte