Sentenza 417/1996 (ECLI:IT:COST:1996:417)
Massima numero 22989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:  22988


Titolo
SENT. 417/96 B. PENSIONI - DIPENDENTI PUBBLICI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE AI TRENTACINQUE ANNI - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, IN PROPORZIONE AGLI ANNI MANCANTI AL RAGGIUNGIMENTO DI DETTO REQUISITO CONTRIBUTIVO, SECONDO DETERMINATE PERCENTUALI FISSATE DALLA LEGGE IMPUGNATA - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA LIMITATIVA IN QUESTIONE AI DIPENDENTI LA CUI DOMANDA DI DIMISSIONI RISULTI ACCOLTA PRIMA DEL 15 OTTOBRE 1993 - ESCLUSIONE - OMESSA PREVISIONE DI UNA DIVERSA DISCIPLINA PER GLI INSEGNANTI PUBBLICI, NECESSARIAMENTE COLLOCATI A RIPOSO DAL I SETTEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica"), <>, in quanto - premesso che il comma 19 della disposizione denunciata fa salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione dopo il 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la possibilita' di revocare la domanda stessa - nel caso di specie, la posizione del soggetto viene adeguatamente garantita, dato che la decurtazione prevista dal comma 16 deriva da un pensionamento cui l'interessato perviene per sua libera scelta, prima nel presentare le dimissioni e poi nel non revocarle ovvero nel non richiedere la riammissione in servizio. Peraltro, i parametri evocati dai giudici 'a quibus' non escludono la possibilita' di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante ovvero incida sulla sua adeguatezza (v. sentenze nn. 390/1995, 99/1995, 240/1994 e 119/1991). - Cfr. S. nn. 566/1989 e 204/1992, richiamate dai Collegi rimettenti, le quali riguardano, pero' casi del tutto diversi, in cui il legislatore aveva disposto una decurtazione del trattamento pensionistico <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte