Sentenza 418/1996 (ECLI:IT:COST:1996:418)
Massima numero 23108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/12/1996; Decisione del
12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 418/96. PROFESSIONI - DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - RISERVA AI SOLI SINGOLI DETTI PROFESSIONISTI (ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI) NON ORGANIZZATI IN FORMA SOCIETARIA, DELLA FACOLTA' DI ESERCITARE IN MATERIA DI "ECONOMIA" E DI "CONSULENZA AZIENDALE" - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 41 E 76 COST. - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELEGATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA DELEGA, IN DIFETTO DI ESPRESSA PREVISIONE CONTRARIA - INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA.
SENT. 418/96. PROFESSIONI - DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - RISERVA AI SOLI SINGOLI DETTI PROFESSIONISTI (ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI) NON ORGANIZZATI IN FORMA SOCIETARIA, DELLA FACOLTA' DI ESERCITARE IN MATERIA DI "ECONOMIA" E DI "CONSULENZA AZIENDALE" - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 41 E 76 COST. - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELEGATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA DELEGA, IN DIFETTO DI ESPRESSA PREVISIONE CONTRARIA - INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui tali norme riserverebbero in via esclusiva l'esercizio professionale nelle materie dell'economia e della consulenza aziendale, rispettivamente, ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali, in quanto la prescrizione dell'art. unico, lett. a), della legge-delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo cui "la determinazione del campo delle attivita' professionali non deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva "non viene contraddetta da alcuna espressa previsione delle norme delegate che elencano l'ambito delle attivita' delle professioni di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, senza pretesa di tassativita' e senza limitazioni delle attribuzioni di altre categorie di liberi professionisti. Le norme impugnate, inoltre, conformemente ai principi costituzionali, devono essere interpretate nel rispetto del principio generale di liberta' di lavoro autonomo o di liberta' di imprese di servizi, cui si sottraggono soltanto le attivita' il cui esercizio sia espressamente condizionato all'iscrizione all'albo o al possesso di una specifica abilitazione. - V. S. n. 345/1995 in materia di esercizio di libere professioni. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui tali norme riserverebbero in via esclusiva l'esercizio professionale nelle materie dell'economia e della consulenza aziendale, rispettivamente, ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali, in quanto la prescrizione dell'art. unico, lett. a), della legge-delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo cui "la determinazione del campo delle attivita' professionali non deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva "non viene contraddetta da alcuna espressa previsione delle norme delegate che elencano l'ambito delle attivita' delle professioni di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, senza pretesa di tassativita' e senza limitazioni delle attribuzioni di altre categorie di liberi professionisti. Le norme impugnate, inoltre, conformemente ai principi costituzionali, devono essere interpretate nel rispetto del principio generale di liberta' di lavoro autonomo o di liberta' di imprese di servizi, cui si sottraggono soltanto le attivita' il cui esercizio sia espressamente condizionato all'iscrizione all'albo o al possesso di una specifica abilitazione. - V. S. n. 345/1995 in materia di esercizio di libere professioni. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1952
n. 3060
art. 0 un. lett.a