Sentenza 419/1996 (ECLI:IT:COST:1996:419)
Massima numero 23029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/12/1996; Decisione del
12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 419/96. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - PREVISIONE DELLA NATURA PUBBLICA DI TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, ANCORCHE' NON ESTRATTE DAL SOTTOSUOLO - CREAZIONE DI UN NUOVO LIMITE AL DIRITTO DI PROPRIETA' SENZA INDENNIZZO E IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI TUTTE LE ACQUE AVENTI O NON AVENTI ATTITUDINE AD USI DI INTERESSE PUBBLICO CON CONSEGUENTE SOTTRAZIONE DELLE STESSE AL DOMINIO PRIVATO - PRETESA INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI TERRENI FINITIMI ALL'ALVEO DEL CORSO D'ACQUA NELL'IPOTESI (COME NELLA SPECIE) DI UTILIZZABILITA' A FINI COMMERCIALI CONDIZIONATA DAL DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE O AFFIORANTI - INFONDATEZZA.
SENT. 419/96. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - PREVISIONE DELLA NATURA PUBBLICA DI TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, ANCORCHE' NON ESTRATTE DAL SOTTOSUOLO - CREAZIONE DI UN NUOVO LIMITE AL DIRITTO DI PROPRIETA' SENZA INDENNIZZO E IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI TUTTE LE ACQUE AVENTI O NON AVENTI ATTITUDINE AD USI DI INTERESSE PUBBLICO CON CONSEGUENTE SOTTRAZIONE DELLE STESSE AL DOMINIO PRIVATO - PRETESA INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI TERRENI FINITIMI ALL'ALVEO DEL CORSO D'ACQUA NELL'IPOTESI (COME NELLA SPECIE) DI UTILIZZABILITA' A FINI COMMERCIALI CONDIZIONATA DAL DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE O AFFIORANTI - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede la espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, in quanto -posto che la dichiarazione di principio, generale e programmatica, di pubblicita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo, ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, di modo che la pubblicita' di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto e consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilita' e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua - siffatta dichiarazione di pubblicita' delle acque si risolve in un limite della proprieta' dovuta alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e come modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrita' del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche, ed in quanto -posto che l'art. 42 Cost. non impone indennizzo quando la legge in via generale regoli diritti dominicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale con riferimento ad intere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge abbia per destinataria la generalita' dei soggetti - nella fattispecie normativa in esame, quanto alla previsione del regime di pubblicita' delle acque, si e' al di fuori dello schema della espropriazione, e quindi dell'obbligo di indennizzo; ne' la limitazione al diritto di proprieta' si risolve per i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico in una lesione irrimediabile del contenuto minimo della proprieta', tale da svuotarne il contenuto. - S. nn. 259/1996, 529/1995, 328/1990, 245/1976. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede la espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, in quanto -posto che la dichiarazione di principio, generale e programmatica, di pubblicita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo, ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, di modo che la pubblicita' di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto e consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilita' e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua - siffatta dichiarazione di pubblicita' delle acque si risolve in un limite della proprieta' dovuta alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e come modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrita' del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche, ed in quanto -posto che l'art. 42 Cost. non impone indennizzo quando la legge in via generale regoli diritti dominicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale con riferimento ad intere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge abbia per destinataria la generalita' dei soggetti - nella fattispecie normativa in esame, quanto alla previsione del regime di pubblicita' delle acque, si e' al di fuori dello schema della espropriazione, e quindi dell'obbligo di indennizzo; ne' la limitazione al diritto di proprieta' si risolve per i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico in una lesione irrimediabile del contenuto minimo della proprieta', tale da svuotarne il contenuto. - S. nn. 259/1996, 529/1995, 328/1990, 245/1976. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte