Sentenza 420/1996 (ECLI:IT:COST:1996:420)
Massima numero 23025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 420/96. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - OFFERTA IN VENDITA DI TERRENI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA (ERSAP), GIA' RISCATTATI, DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - CATEGORIE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRELAZIONE NELL'ACQUISTO - MANCATA INCLUSIONE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO INSEDIATO SUL FONDO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE AGRARIA ORDINARIA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 4, l. 29 maggio 1967 n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria) e 19, comma 1, l. reg. Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell' E.R.S.A. della Puglia) nella parte in cui non consentono all'affittuario coltivatore diretto, insediato sul fondo dell'assegnatario riscattante, di esercitare il suo diritto di prelazione a preferenza dei proprietari coltivatori diretti dei terreni confinanti (al pari di quanto previsto dalle ll. nn. 590 del 1965 e 817 del 1971, che dispongono, in materia di prelazione agraria ordinaria, la prevalenza del diritto dell'affittuario, del mezzadro o del colono, su quello concorrente dei proprietari confinanti), in quanto - posto che, mentre la 'ratio' della disposizione statale censurata (la quale considera il diritto di prelazione dell'ente assegnatario sovraordinato rispetto a quello dei coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti, che, a loro volta, sono preferiti ad ogni altro avente diritto a prelazione) consiste nella precisa opzione del legislatore di privilegiare l'accorpamento dei poderi, in modo da renderli capaci di un migliore sfruttamento, tuttavia evitando, da una parte, la ricostruzione di proprieta' capitalistiche in sostituzione di quelle contadine create dalla riforma fondiaria del 1950 con ingente impiego di pubblico denaro e, dall'altra, il pericolo di una frammentazione terriera, tutt'altra 'ratio' ispira l'art 8 l. n. 590 del 1965, inteso specificamente a privilegiare il coltivatore diretto del fondo rustico allo scopo prioritario della concentrazione nelle mani dell'erogatore del lavoro agricolo della proprieta' del fattore produttivo terra, si' da favorire la creazione di imprese diretto-coltivatrici stabili e di un regime di valenza essenzialmente privatistica, che solo in via gradata consente la prelazione dei proprietari confinanti, dando un rilievo solo secondario alla finalita' di accorpamento dei fondi, a cui sono teleologicamente estranee tutte quelle peculiari connotazioni squisitamente pubblicistiche volute dal legislatore del 1967 per incidere, in via temporanea, sulla liberta' di circolazione del bene onde salvaguardare il conseguimento degli scopi della riforma fondiaria; e che la l. n. 379 del 1967, in coerenza con il sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost. ha creato uno "statuto proprietario differenziato", che si incentra non solo sul divieto di frazionamento delle unita' poderali costituite dagli enti di riforma fondiaria, ma anche sull'esigenza, conseguita al processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950, di un loro accorpamento al fine della conservazione delle aziende con dimensioni ottimali, donde la prevalenza accordata, in sede di prelazione, ai coltivatori diretti proprietari confinanti dei fondi di riforma oggetto di alienazione, i quali hanno preso parte all'opera pubblica di redenzione del latifondo, sopportandone i relativi oneri, obblighi e sacrifici - non e' configurabile la prospettata ingiustificata disparita' di trattamento. - S. nn. 233/1991 e 103/1985. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte