Sentenza 421/1996 (ECLI:IT:COST:1996:421)
Massima numero 23026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 421/96. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO I PROCEDIMENTI CAUTELARI CONCESSI DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE (NELLA SPECIE: GIUDICE DI PRIMO GRADO NELLE CONTROVERSIE AGRARIE) - MANCATA PREVISIONE DI COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RICORRENTI DI ALTRI PROCEDIMENTI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 'terdecies' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la reclamabilita' dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale - sezione specializzata agraria, in quanto - posto che la 'ratio' del nuovo procedimento cautelare e' ravvisabile nell'intento di assicurare un modulo unitario ad una forma di tutela ormai pressoche' generalizzata, che e' da considerare espressione di un autonomo principio e che rappresenta una componente della stessa tutela giurisdizionale, rispetto alla cui piena attuazione essa svolge anche una funzione strumentale; che in questa prospettiva, sintetizzata nell'endiadi "autonomia e strumentalita', vanno verificate le garanzie costituzionali, costituite dalla regola della "parita' delle armi", rispetto a quel mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, che e' il reclamo; che siffatto controllo si attua come 'revisio prioris instantia' demandata ad un giudice diverso; e che e' proprio in tale "alterita'" del giudice e nella sua "composizione collegiale" che si realizza la garanzia voluta dal legislatore con la riduzione del regime di stabilita' del provvedimento cautelare in confronto al previgente, frammentario sistema - la doverosa interpretazione "adeguatrice" (a Costituzione) della disposizione impugnata consente all'interprete, attraverso le opzioni operate dal legislatore, di scegliere almeno fra due soluzioni: la prima, attributiva della competenza (a proporre ed a decidere il reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale - sezione specializzata agraria) al giudice superiore, in analogia a quanto previsto nella prima parte dell'art. 669 - 'terdecies' comma 2, la seconda, attributiva della competenza medesima ad un giudice diverso ma equiordinato, e cioe' ad altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, al tribunale piu' vicino, secondo quanto indicato nella seconda parte della stessa disposizione con riguardo ai provvedimenti cautelari della Corte d'appello. - Cfr. sentt. nn. 253/1994 e 197/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte