Ordinanza 424/1996 (ECLI:IT:COST:1996:424)
Massima numero 23094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
12/12/1996; Decisione del
12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 424/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI INPS - PREPENSIONAMENTO - PREVISIONE DI UN SUPPLEMENTO DI PENSIONE COMMISURATO ALLE MENSILITA' MANCANTI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA ETA' PENSIONABILE - OMESSA PREVISIONE PER I TITOLARI DI PENSIONI DI INVALIDITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32 E 38 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE SULLE CIRCOSTANZE DI FATTO PRESUPPOSTO DELLA CONTROVERSIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 424/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI INPS - PREPENSIONAMENTO - PREVISIONE DI UN SUPPLEMENTO DI PENSIONE COMMISURATO ALLE MENSILITA' MANCANTI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA ETA' PENSIONABILE - OMESSA PREVISIONE PER I TITOLARI DI PENSIONI DI INVALIDITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32 E 38 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE SULLE CIRCOSTANZE DI FATTO PRESUPPOSTO DELLA CONTROVERSIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in quanto la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze di fatto, ovvero su un punto decisivo della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. - V. S. n. 193/1995 e O. n. 327/1994. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in quanto la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze di fatto, ovvero su un punto decisivo della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. - V. S. n. 193/1995 e O. n. 327/1994. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23