Ordinanza 425/1996 (ECLI:IT:COST:1996:425)
Massima numero 23000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 425/96. REATO IN GENERE - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA MINIMA EDITTALE DI SEI MESI DI RECLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, ANCHE PER LA IMPOSSIBILITA' DI PROPORZIONARE IN CONCRETO LA SANZIONE AI FATTI DI MINORE GRAVITA', E LA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLE PENE COMMINATE, SENZA MINIMI EDITTALI, PER I REATI DI PERCOSSE E PARTECIPAZIONE A RISSA, NONCHE', IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 314/1994, PER IL REATO DI OLTRAGGIO - LAMENTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO PER CUI LE PENE DEVONO TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, prevede la pena minima di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice rimettente, infatti, nel far richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 314 del 1994, riguardo all'oltraggio, nel reato di resistenza (come la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di ribadire anche di recente) non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignita' e liberta' privata, bensi' il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicche' il maggior livello della sanzione minima non e' rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggiore offesa arrecata, appunto, alla pubblica amministrazione. - V. S. n. 314/1995, nonche' Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte