Ordinanza 426/1996 (ECLI:IT:COST:1996:426)
Massima numero 23095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 27/12/1996; Pubblicazione in G. U. 08/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 426/96. PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA - EFFETTO VINCOLANTE DI TALI DECISIONI - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DI NUOVI FATTI CHE COMPORTINO UNA DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DA CUI DERIVI LA MODIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE O LA COMPETENZA DI UN GIUDICE SUPERIORE - DEDOTTA OMESSA PREVISIONE DEI FATTI SOPRAVVENUTI DA CUI DERIVI LA MODIFICAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, COMMA 1, E 101 COST. - PREMESSA INTERPRETATIVA ERRATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101 della Costituzione, in quanto basata su una erronea premessa interpretativa, poiche', contrariamente a quanto assume il giudice 'a quo', la natura vincolante della decisione della Corte di Cassazione che abbia pronunciato nel conflitto di competenza per territorio insorto tra due giudici, non preclude la rilevanza di fatti sopravvenuti, non soltanto quando questi comportino una diversa definizione giuridica, da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore, ma anche quando tali fatti modifichino la competenza territoriale (come, nel caso di specie, per ragioni di connessione) a favore di un giudice diverso da quello indicato come territorialmente competente dalla Cassazione, ancorche' ugualmente competente per materia. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte