Sentenza 429/1996 (ECLI:IT:COST:1996:429)
Massima numero 23019
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/12/1996; Decisione del
12/12/1996
Deposito del 30/12/1996; Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 429/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - NOTA DEL MINISTERO DELLE FINANZE 15 GENNAIO 1996, PROT. N. II/4/126/96, AVENTE AD OGGETTO IL VERSAMENTO MEDIANTE DELEGA ALLE BANCHE DELLE SOMME RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA ANNUALE SULLA PARTITA IVA - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL SOLO 50% DELL'IMPOSTA RISCOSSA NELL'AMBITO DEL SUO TERRITORIO - DESTINAZIONE DEL 50% DELLE SOMME RISCOSSE ALLE COMPETENTI SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ART. 36 DELLO STATUTO SPECIALE (APPROVATO CON REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 1946, N. 455, CONVERTITO IN LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 2) E DALL'ART. 2 DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE (APPROVATE CON D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074) - NON SPETTANZA ALLO STATO E, PER ESSO, AL MINISTERO DELLE FINANZE, DEL POTERE DI DISPORRE IL VERSAMENTO ALLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO DEL 50% DEI PROVENTI DELLE TASSE SULLA PARTITA IVA, RISCOSSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PREDETTA REGIONE - ANNULLAMENTO 'IN PARTE QUA' DELLA NOTA MINISTERIALE DENUNCIATA.
SENT. 429/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - NOTA DEL MINISTERO DELLE FINANZE 15 GENNAIO 1996, PROT. N. II/4/126/96, AVENTE AD OGGETTO IL VERSAMENTO MEDIANTE DELEGA ALLE BANCHE DELLE SOMME RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA ANNUALE SULLA PARTITA IVA - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL SOLO 50% DELL'IMPOSTA RISCOSSA NELL'AMBITO DEL SUO TERRITORIO - DESTINAZIONE DEL 50% DELLE SOMME RISCOSSE ALLE COMPETENTI SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ART. 36 DELLO STATUTO SPECIALE (APPROVATO CON REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 1946, N. 455, CONVERTITO IN LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 2) E DALL'ART. 2 DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE (APPROVATE CON D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074) - NON SPETTANZA ALLO STATO E, PER ESSO, AL MINISTERO DELLE FINANZE, DEL POTERE DI DISPORRE IL VERSAMENTO ALLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO DEL 50% DEI PROVENTI DELLE TASSE SULLA PARTITA IVA, RISCOSSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PREDETTA REGIONE - ANNULLAMENTO 'IN PARTE QUA' DELLA NOTA MINISTERIALE DENUNCIATA.
Testo
Non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato del 50% dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, in quanto - posto che per la destinazione all'erario, a norma dell'art. 3, comma 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (emanato nel contesto di misure di razionalizzazione della finanza pubblica), delle entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale, deve sussistere il requisito, egualmente richiesto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, della novita' dell'entrata, e che detto requisito non sussiste con riferimento alla tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA ne' alla relativa tassa annuale; e considerato che la regola della riserva alla Regione delle imposte erariali riscosse nel suo ambito territoriale, con l'eccezione, appunto, delle nuove entrate specificamente destinate allo Stato, e' rispettata anche dalla legge n. 549 del 1995, citata, che, all'art.3, comma 243, dichiara applicabili nelle Regioni a Statuto speciale le disposizioni della legge stessa solo in quanto non siano in contrasto con gli Statuti e con le relative norme di attuazione - l'attribuzione alla Regione Siciliana del solo 50% dell'imposta riscossa nell'ambito del suo territorio e' priva di fondamento legislativo. Deve, conseguentemente, essere annullata, nella parte concernente la Regione Siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96 (concernente l'applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), poiche' viola, per quanto detto in precedenza, le attribuzioni della medesima Regione in materia finanziaria, previste dall'art. 36 dello Statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). red.: G. Leo
Non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato del 50% dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, in quanto - posto che per la destinazione all'erario, a norma dell'art. 3, comma 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (emanato nel contesto di misure di razionalizzazione della finanza pubblica), delle entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale, deve sussistere il requisito, egualmente richiesto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, della novita' dell'entrata, e che detto requisito non sussiste con riferimento alla tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA ne' alla relativa tassa annuale; e considerato che la regola della riserva alla Regione delle imposte erariali riscosse nel suo ambito territoriale, con l'eccezione, appunto, delle nuove entrate specificamente destinate allo Stato, e' rispettata anche dalla legge n. 549 del 1995, citata, che, all'art.3, comma 243, dichiara applicabili nelle Regioni a Statuto speciale le disposizioni della legge stessa solo in quanto non siano in contrasto con gli Statuti e con le relative norme di attuazione - l'attribuzione alla Regione Siciliana del solo 50% dell'imposta riscossa nell'ambito del suo territorio e' priva di fondamento legislativo. Deve, conseguentemente, essere annullata, nella parte concernente la Regione Siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96 (concernente l'applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), poiche' viola, per quanto detto in precedenza, le attribuzioni della medesima Regione in materia finanziaria, previste dall'art. 36 dello Statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2