Sentenza 430/1996 (ECLI:IT:COST:1996:430)
Massima numero 22998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 30/12/1996; Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 430/96. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E DI QUELLA DOVUTA PER CIASCUN ANNO SUCCESSIVO - DESTINAZIONE ALL'ERARIO DELLE ENTRATE PREVISTE PER CONCORRERE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO PUBBLICO - RITENUTA ATTRIBUZIONE ALLO STATO ANCHE DEL GETTITO DELLA TASSA SULLA PARTITA IVA, IN PRECEDENZA DEVOLUTO ALLA REGIONE SICILIA PER LA PARTE RISCOSSA NEL SUO TERRITORIO - DEDOTTA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE SICILIANA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DAL QUALE MUOVE LA QUESTIONE PROPOSTA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143, 146 e 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), proposta dalla Regione Sicilia in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della medesima Regione (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed all'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), nella parte in cui, destinando all'erario le entrate derivanti da disposizioni dello stesso articolo, per concorrere alla copertura di oneri del debito pubblico ed al riequilibrio del bilancio, comprenderebbe, secondo l'applicazione data dal Ministero delle finanze, anche il 50% delle entrate derivanti dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA, per la quale sono stabilite nuove modalita' di pagamento con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale la stessa muove. Invero - posto che la norma denunciata, nell'apportare modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, tra le quali rientra quella sulla partita IVA (introdotta dall'art. 36 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), ha inserito una clausola generale di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della stessa legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale in quanto non contrastino con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione - rimane preclusa in via generale, la devoluzione allo Stato di entrate tributarie erariali, riscosse nel territorio della Regione Siciliana, ma prive del carattere di novita'. Pertanto, non essendo stato variato dalla legge n. 549 del 1995 l'importo della tassa di concessione governativa sulla partita IVA, il gettito di tale imposta non puo', in forza della stessa legge, essere attribuito neppure in parte allo Stato. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2