Sentenza 431/1996 (ECLI:IT:COST:1996:431)
Massima numero 23096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/12/1996;  Decisione del  12/12/1996
Deposito del 30/12/1996; Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 431/96. TRIBUTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE DEI MILITARI - OMESSO ESONERO DALL'IMPOSTA - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ESCLUSI DALL'IMPOSTA - NATURA REDDITUALE (E NON ASSISTENZIALE) DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI - NON COMPARABILITA' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non estende l'agevolazione tributaria dell'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (previsto, tra l'altro, per le pensioni di guerra, per le pensioni ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, per le pensioni erogate dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili e per quelle erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro) anche alle pensioni privilegiate ordinarie rilasciate ai militari, in quanto la natura reddituale di queste ultime, a fronte della natura assistenziale o indennitaria delle altre richiamate per comparazione, esclude quella identita' ed omogeneita' di presupposti che renderebbe non giustificato l'attuale diverso regime tributario. - V. S. n. 151/1981; O. nn. 333 e 202/1989 e 786/1988. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte