Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Permesso di costruire - Disciplina della sua efficacia temporale e della decadenza - Natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che consente il completamento delle costruzioni nelle zone agricole, con rinnovo della procedura derogatoria fino al 31 dicembre 2023). (Classif. 090008).
L'art. 15 t.u. edilizia - che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire - detta standard uniformi e si rivela di cruciale importanza in un ordinato governo del territorio, che non può tollerare difformità tra Regioni con riguardo all'aspetto prioritario della durata e dell'efficacia dei titoli edilizi. In questa prospettiva emerge il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale, che, in quanto tale, vincola la potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, nel modificare l'art. 26-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, proroga al 31 dicembre 2023 l'originario termine del 31 dicembre 2020 per completare le edificazioni in zona agricola nei casi in cui non sarebbe possibile ottenere il rinnovo del permesso di costruire, divenuto inefficace a causa di una sopravvenuta disciplina pianificatoria incompatibile. La disposizione impugnata dal Governo deroga in maniera indiscriminata alla decadenza sancita dalla legislazione statale, senza richiedere le tassative condizioni individuate dal t.u. edilizia).