Sentenza 1/1997 (ECLI:IT:COST:1997:1)
Massima numero 23028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
09/01/1997; Decisione del
09/01/1997
Deposito del 10/01/1997; Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1/97. CONTRABBANDO - MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DELLE COSE, ANCHE DI APPARTENENZA A TERZI ESTRANEI AL REATO, CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMETTERE IL REATO O CHE NE SONO L'OGGETTO OVVERO IL PRODOTTO O IL PROFITTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO RISERVATO AI TERZI ESTRANEI PROPRIETARI DI MEZZI DI TRASPORTO USATI PER IL REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 229/1974, 259/1976 E 2/1987 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 1/97. CONTRABBANDO - MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI - CONFISCA DELLE COSE, ANCHE DI APPARTENENZA A TERZI ESTRANEI AL REATO, CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMETTERE IL REATO O CHE NE SONO L'OGGETTO OVVERO IL PRODOTTO O IL PROFITTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO RISERVATO AI TERZI ESTRANEI PROPRIETARI DI MEZZI DI TRASPORTO USATI PER IL REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 229/1974, 259/1976 E 2/1987 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., l'art. 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprieta'` delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, in quanto, -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalita' della responsabilita' penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede - se gli interessi dello Stato connessi all'esercizio della potesta' tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicche' puo' risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede e' generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente - risultando, altrimenti, violato il canone della personalita' della responsabilita' penale - che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell'acquisto. - S. nn. 157/1972, 114 e 229/1974, 259/1976, 5/1977, 2/1987. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, Cost., l'art. 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprieta'` delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, in quanto, -posto che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il generale principio secondo cui deve escludersi, in ossequio al canone della personalita' della responsabilita' penale, che la misura della confisca obbligatoria possa investire la cosa appartenente al terzo estraneo al reato di contrabbando, quando questi dimostri di esserne divenuto proprietario senza violare alcun obbligo di diligenza, e quindi in buona fede - se gli interessi dello Stato connessi all'esercizio della potesta' tributaria possono ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul piano processuale, sicche' puo' risultare non irragionevole una deroga al vigente principio secondo il quale la buona fede e' generalmente presunta in materia di acquisti di beni mobili, tuttavia la posizione del terzo, che abbia compiuto il suo acquisto in buona fede e senza che esistessero elementi idonei a far sorgere sospetti circa la provenienza (illecita) del bene, deve ritenersi protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, il quale comporta necessariamente - risultando, altrimenti, violato il canone della personalita' della responsabilita' penale - che il terzo sia abilitato a dimostrare la propria buona fede nell'acquisto. - S. nn. 157/1972, 114 e 229/1974, 259/1976, 5/1977, 2/1987. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte