Sentenza 2/1997 (ECLI:IT:COST:1997:2)
Massima numero 23023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  09/01/1997;  Decisione del  09/01/1997
Deposito del 10/01/1997; Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 2/97. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - ISTITUZIONE DEL SERVIZI ISPETTIVO REGIONALE DI SANITA' - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1997 DELLE BORSE DI STUDIO ISTITUITE PRESSO L'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE ED IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'EDUCAZIONE SANITARIA, IN FAVORE DEI TITOLARI DELLE STESSE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1994 - UTILIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO SURRETTIZIO PER UN NUOVO CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, 'EXTRA-ORDINEM', A SOGGETTI GIA' CESSATI DALL'INCARICO - PRETESO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO IN FAVORE DI DESTINATARI DI PRECEDENTI BORSE DI STUDIO PER L'ESONERO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL NUOVO CONFERIMENTO DELLE STESSE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 97 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del servizio ispettivo regionale di sanita'. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale. Siracusa) - che proroga[va] al 31 dicembre 1997 le borse di studio [gia' contemplate dalla legge reg. n. 38 del 1995, che prorogava, all'art. 7, le borse di studio previste dall'art. 47 l. reg. n. 30 del 1993 in attesa del riordino dell'Osservatorio epidemiologico] istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale e il centro di documentazione per l'educazione sanitaria - in quanto, siccome il predetto meccanismo delle proroghe si e' realizzato attraverso leggi regionali con destinatari ben determinati e, quindi, con i caratteri della legge-provvedimento (la quale deve essere sottoposta ad un rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio) la disposizione impugnata rappresenta un modo surrettizio per conferire nuovi assegni di studio eludendo le ordinarie procedure di selezione e si inserisce in una sequenza di norme che coprono un arco temporale significativo, si' che l'ulteriore proroga costituisce un sostanziale succedaneo al rafforzamento dei ruoli tecnici. red.: F. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte