Sentenza 4/1997 (ECLI:IT:COST:1997:4)
Massima numero 23027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/01/1997;  Decisione del  09/01/1997
Deposito del 10/01/1997; Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 4/97. REATI MILITARI - MANCATA PREVISIONE DELL'ESIMENTE DEL <> NELL'IPOTESI DI ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI ANALOGA DEL MANCATO RIENTRO DA UNA LEGITTIMA ASSENZA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148 n. 1 cod. pen. mil. pace, (c.d. diserzione propria), nella parte in cui non da' rilievo, in caso di mancato rientro al termine della libera uscita, all'eventuale "giusto motivo" del ritardo, previsto, invece, quale esimente del reato di diserzione c.d. impropria (mancato rientro in caserma al termine della licenza o del permesso), in quanto, benche' tra le fattispecie poste a raffronto vi siano profili di similitudine - determinati dalla profonda evoluzione che l'istituzione militare ha subito nell'ordinamento democratico alla luce del disposto dell'art. 52 Cost. e ravvisabili, ad esempio, nella disciplina dell'uso degli abiti civili e della facolta' di allontanarsi dal distretto, che delinea un ambito speciale e temporale di liberta' del militare in libera uscita, qualitativamente non dissimile da quello che gli e' riconosciuto durante il periodo di permesso o di licenza (artt. 5 e 12 l. n. 382 del 1978, contenente norme di principio sulla disciplina militare) - le stesse si differenziano, sia perche', mentre le licenze ed i permessi vengono concessi con apposito provvedimento autorizzativo ai singoli militari, questi fruiscono di libera uscita secondo turni e orari stabiliti con atto generale da rendere pubblico nell'ambito di ciascuna forza o corpo armato (artt. 45, 46 d.P.R. n. 545 del 1986, regolamento di disciplina militare), sia, sopratutto, perche' la libera uscita comporta, rispetto alla licenza e ai permessi, un piu' circoscritto ambito temporale di autodeterminazione; di tal che, nella libera uscita, l'irrilevanza dei giusti motivi dell'eventuale ritardo e' determinata dalla non irragionevole scelta del legislatore di accompagnare il riconoscimento di brevi periodi di liberta' individuale con una previsione che, pur lasciando intatta -in principio- la liberta' del militare di determinarsi, induca lo stesso ad una autolimitazione in ordine ad attivita' suscettibili di incidere negativamente sul rispetto dell'orario di rientro, realizzandosi in tal modo, nella previsione legislativa, un bilanciamento non privo di ragionevolezza tra liberta' di movimento e di autodeterminazione dei singoli militari ed effettivita' dell'istituzione militare. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice penale militare di pace    n. 0  art. 148  n. 2