Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 170007).
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 170007).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui inserisce l'art. 26-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che consente di realizzare nell'agro del territorio di Oristano strutture, finalizzate a organizzare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le scuderie, strutture di supporto per la valorizzazione della Sartiglia, antica giostra equestre. La disposizione impugnata dal Governo si discosta sotto molteplici profili dalle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e nell'incidere sui nuclei sparsi nell'agro, oggetto di specifica protezione nelle norme tecniche di attuazione del citato piano, si ripercuote su aspetti legati alla tutela del paesaggio nella sua dimensione storica e culturale, determinando un evidente decremento della sua tutela.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui inserisce l'art. 26-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che consente di realizzare nell'agro del territorio di Oristano strutture, finalizzate a organizzare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le scuderie, strutture di supporto per la valorizzazione della Sartiglia, antica giostra equestre. La disposizione impugnata dal Governo si discosta sotto molteplici profili dalle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e nell'incidere sui nuclei sparsi nell'agro, oggetto di specifica protezione nelle norme tecniche di attuazione del citato piano, si ripercuote su aspetti legati alla tutela del paesaggio nella sua dimensione storica e culturale, determinando un evidente decremento della sua tutela.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 3
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte