Ordinanza 8/1997 (ECLI:IT:COST:1997:8)
Massima numero 23082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/01/1997;  Decisione del  09/01/1997
Deposito del 10/01/1997; Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 8/97. PENA - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO NEGLI APPALTI DI OPERE E SERVIZI - INOSSERVANZA - SANZIONE PECUNIARIA DETERMINATA IN MISURA FISSA - ASSERITA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI EFFETTUARE I CALCOLI NECESSARI EX ART. 162 COD. PEN., AI FINI DELL'OBLAZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DELLA NORMA PENALE - MANCANZA, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEI NECESSARI GIUDIZI IN PUNTO DI RILEVANZA E DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nell'atto di promovimento dell'incidente non si fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo', ne', quindi, si motiva in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, sicche' non risultano osservate le norme stabilite in proposito dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte