Ordinanza 9/1997 (ECLI:IT:COST:1997:9)
Massima numero 23032
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  09/01/1997;  Decisione del  09/01/1997
Deposito del 14/01/1997; Pubblicazione in G. U. 22/01/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 9/97. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - COMITATO PROMOTORE DEL 'REFERENDUM' IN MATERIA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI AMMESSO CON SENT. N. 30 DEL 1993 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL SENATO DELLA REPUBBLICA, LA CAMERA DEI DEPUTATI, IL PRESIDENTE DEL SENATO E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA - LEGGE RECANTE "NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI O PARTITI POLITICI" 'IN TOTO' E, IN PARTICOLARE, ARTT. 1, 2, 3, 4, 8 E 10 - DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLA CAMERA E DEL SENATO DEL 20 DICEMBRE 1996 CON LE QUALI SI E' CONCLUSO IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. MESSAGGIO DI TRASMISSIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 21 DICEMBRE 1996 - ATTO DI PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 73 COST., IN DATA 3 GENNAIO 1997 - FACOLTA' DEI CONTRIBUENTI DI DESTINARE, NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE, IL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF AL FINANZIAMENTO DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO - PREVISTA RIPARTIZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE, ENTRO IL 30 NOVEMBRE di CIASCUN ANNO, DEGLI INTROITI DI TALI CONTRIBUZIONI, PER UN IMPORTO ANNUO COMUNQUE NON SUPERIORE AI 110 MILIARDI DI LIRE, TRA I SUDDETTI MOVIMENTI E PARTITI, IN BASE ALLE INDICAZIONI DI RIFERIMENTO AGLI STESSI DA PARTE DI CIASCUN DEPUTATO E DI CIASCUN SENATORE - PREVISTA RIPARTIZIONE, ALTRESI', IN VIA TRANSITORIA, TRA I SUDDETTI MOVIMENTI e PARTITI, A TITOLO DI PROVVISORIA EROGAZIONE, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 1997, PER L'ANNO FINANZIARIO 1997, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DI UNA SOMMA PARI A 160 MILIARDI DI LIRE - CONTRASTO CON L'ESITO DEL 'REFERENDUM' DEL 18 APRILE 1993, IN SEGUITO AL QUALE, CON D.P.R. 5 GIUGNO 1973, N. 173, SONO STATE ABROGATE LE NORME DEGLI ARTT. 3 E 9 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICHE, PREVEDENTI UN CONTRIBUTO PUBBLICO ANNUALE AI GRUPPI PARLAMENTARI, E, PER IL LORO TRAMITE, AI RELATIVI PARTITI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DEL CORPO ELETTORALE - RICHIESTA DI IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA PRIMA EROGAZIONE PREVISTA DALLA INDICATA NORMA TRANSITORIA, E DI ANNULLAMENTO DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 75 COST. - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEI RICORRENTI - INAMMISSIBILITA' - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Giacinto Pannella, detto Marco, Rita Bernardini e Roberto Cicciomessere - promotori del 'referendum' in materia di finanziamento pubblico dei partiti ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale - nei confronti dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonche' delle rispettive Assemblee e del Presidente della Repubblica, in relazione, oltreche' alla delibera del 20 dicembre 1996 con cui la 1^ Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", ed a quella, in pari data e di analogo contenuto, della Camera dei deputati, anche al messaggio di trasmissione del Presidente della Camera al Presidente del Senato in data 20 dicembre 1996, al messaggio di trasmissione del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulgazione del suddetto testo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1997, alla legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997), con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10, in quanto - posto che la Corte ha riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a cinquecentomila, sottoscrittori della richiesta di 'referendum' (dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto), la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, poiche' essi attivano la sovranita' popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare - con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle disposizioni oggetto del 'referendum', 'ex' artt. 36 e 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste la titolarita' di detto potere, sicche', relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarita' medesima in capo ai firmatari della richiesta di 'referendum', in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti, mentre la normativa successivamente emanata dal legislatore, in quanto soggetta ad ordinario sindacato di legittimita' costituzionale, non si sottrae al controllo della Corte in ordine all'osservanza del divieto di ripristino della normativa abrogata in sede referendaria. Da quanto sopra consegue il difetto di legittimazione di questi ultimi, quali rappresentanti del comitato promotore, nonche' l'assorbimento di ogni altro profilo. - Cfr., pure, O. nn. 118/1995, 226/1995, 1/1979, 2/1979, 17/1978 nonche' S. nn. 161/1995 e 69/1978. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37