Sentenza 10/1997 (ECLI:IT:COST:1997:10)
Massima numero 23097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
09/01/1997; Decisione del
09/01/1997
Deposito del 23/01/1997; Pubblicazione in G. U. 29/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 10/97. PROCESSO PENALE - RICUSAZIONE - REITERAZIONE DELL'ISTANZA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE PER IL GIUDICE RICUSATO DI PRONUNCIARE O CONCORRERE A PRONUNCIARE SENTENZA FINO ALLA DECISIONE SULLA RICUSAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE - IN ALTERNATIVA, LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI PER CUI SI PROCEDE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 10/97. PROCESSO PENALE - RICUSAZIONE - REITERAZIONE DELL'ISTANZA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE PER IL GIUDICE RICUSATO DI PRONUNCIARE O CONCORRERE A PRONUNCIARE SENTENZA FINO ALLA DECISIONE SULLA RICUSAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE - IN ALTERNATIVA, LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI PER CUI SI PROCEDE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, in quanto - posto che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto - non vi e' equilibrio soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice nel divieto, per il giudice ricusato in base a motivi identici a quelli gia' precedentemente respinti, di pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (sent. nn. 353 del 1996, 460 del 1995, 114 del 1994, 289 del 1992, 178 del 1991; ord. n. 5 del 1997). red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, in quanto - posto che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto - non vi e' equilibrio soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice nel divieto, per il giudice ricusato in base a motivi identici a quelli gia' precedentemente respinti, di pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (sent. nn. 353 del 1996, 460 del 1995, 114 del 1994, 289 del 1992, 178 del 1991; ord. n. 5 del 1997). red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte