Ordinanza 13/1997 (ECLI:IT:COST:1997:13)
Massima numero 23092
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/01/1997; Decisione del
25/01/1997
Deposito del 27/01/1997; Pubblicazione in G. U. 29/01/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 13/97. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - COMITATO PROMOTORE DEL 'REFERENDUM' CONCERNENTE LA RISERVA ALL'ENEL DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA, NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' COSTITUITO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DEPOSITATA IL 13 DICEMBRE 1996 - ESCLUSIONE, IN DETTA ORDINANZA, DELLA POSSIBILITA' DI CONSIDERARE IL QUESITO FORMULATO AL RIGUARDO CONFORME A LEGGE, ESSENDO STATO L'ENEL TRASFORMATO IN SOCIETA' PER AZIONI 'EX' ART. 15 DEL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO IN LEGGE 8 AGOSTO 1992, N. 359, CON CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI PRIMA RISERVATI ALL'ENEL ALLA NUOVA S.P.A., A TITOLO DI CONCESSIONE - DEDOTTA MANCATA OSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 352 DEL 1970, TENDENTE A VALUTARE SE LA NUOVA NORMATIVA SI ISPIRI A PRINCIPI DIVERSI RISPETTO A QUELLA ABROGATA, OVVERO MODIFICHI IL CONTENUTO ESSENZIALE DEL PRECETTO OGGETTO DEL QUESITO - LAMENTATA MENOMAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL COMITATO RICORRENTE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 75 COST. - AMMISSIBILITA'.
ORD. 13/97. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - COMITATO PROMOTORE DEL 'REFERENDUM' CONCERNENTE LA RISERVA ALL'ENEL DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA, NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' COSTITUITO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DEPOSITATA IL 13 DICEMBRE 1996 - ESCLUSIONE, IN DETTA ORDINANZA, DELLA POSSIBILITA' DI CONSIDERARE IL QUESITO FORMULATO AL RIGUARDO CONFORME A LEGGE, ESSENDO STATO L'ENEL TRASFORMATO IN SOCIETA' PER AZIONI 'EX' ART. 15 DEL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO IN LEGGE 8 AGOSTO 1992, N. 359, CON CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI PRIMA RISERVATI ALL'ENEL ALLA NUOVA S.P.A., A TITOLO DI CONCESSIONE - DEDOTTA MANCATA OSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 352 DEL 1970, TENDENTE A VALUTARE SE LA NUOVA NORMATIVA SI ISPIRI A PRINCIPI DIVERSI RISPETTO A QUELLA ABROGATA, OVVERO MODIFICHI IL CONTENUTO ESSENZIALE DEL PRECETTO OGGETTO DEL QUESITO - LAMENTATA MENOMAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL COMITATO RICORRENTE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 75 COST. - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del 'referendum' concernente la riserva all'ENEL delle attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, nei confronti dell'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, in relazione all'ordinanza depositata il 13 dicembre 1996, nella quale l'Ufficio centrale aveva ritenuto non conforme a legge la richiesta referendaria, sul rilievo che l'ENEL era stato trasformato in societa' per azioni 'ex' art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, con conseguente attribuzione dei diritti prima riservati all'ENEL alla nuova S.p.A., a titolo di concessione. Infatti -premesso che sussiste la legittimazione a ricorrere del Comitato promotore, rappresentante gli elettori sottoscrittori della richiesta referendaria, il quale agisce a tutela delle proprie attribuzioni nell'ambito del procedimento referendario; e che, parimenti, e' legittimato passivamente l'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, in quanto organo investito, in via esclusiva e definita, del potere di verificare la legittimita' delle richieste referendarie- sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alle norme che disciplinano l'istituto del 'referendum' abrogativo, dato che, con riguardo alla concreta applicazione delle stesse, viene prospettata una lesione della sfera di competenza del Comitato ricorrente, come conseguenza del denunciato difetto dei presupposti procedimentali dell'atto impugnato. - Sulla legittimazione a ricorrere del Comitato promotore del 'referendum', cfr., da ultimo, O. n. 9/1997. red.: G. Leo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del 'referendum' concernente la riserva all'ENEL delle attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, nei confronti dell'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, in relazione all'ordinanza depositata il 13 dicembre 1996, nella quale l'Ufficio centrale aveva ritenuto non conforme a legge la richiesta referendaria, sul rilievo che l'ENEL era stato trasformato in societa' per azioni 'ex' art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, con conseguente attribuzione dei diritti prima riservati all'ENEL alla nuova S.p.A., a titolo di concessione. Infatti -premesso che sussiste la legittimazione a ricorrere del Comitato promotore, rappresentante gli elettori sottoscrittori della richiesta referendaria, il quale agisce a tutela delle proprie attribuzioni nell'ambito del procedimento referendario; e che, parimenti, e' legittimato passivamente l'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, in quanto organo investito, in via esclusiva e definita, del potere di verificare la legittimita' delle richieste referendarie- sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alle norme che disciplinano l'istituto del 'referendum' abrogativo, dato che, con riguardo alla concreta applicazione delle stesse, viene prospettata una lesione della sfera di competenza del Comitato ricorrente, come conseguenza del denunciato difetto dei presupposti procedimentali dell'atto impugnato. - Sulla legittimazione a ricorrere del Comitato promotore del 'referendum', cfr., da ultimo, O. n. 9/1997. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte
legge 25/05/1970
n. 352
art. 39