Sentenza 14/1997 (ECLI:IT:COST:1997:14)
Massima numero 23151
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 14/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO DEL CONCORSO UNICO, CON MODALITA' E PROCEDURE ACCENTRATE SULLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - POSSIBILITA' DI ESTENSIONE - ECCEZIONI PREVISTE E PREVEDIBILI - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' FORMULATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA, VENETO E PUGLIA, PUR NON ESSENDO LE REGIONI, ALLO STATO, SOGGETTE ALLA CONTESTATA NORMATIVA, IN FUNZIONE DEL RUOLO DI ENTI ESPONENZIALI DELLE RISPETTIVE COLLETTIVITA', AD ESSE SPETTANTE - NON RICONDUCIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO ALLE IPOTESI OSTATIVE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALL'ART. 75 COST. - RISPONDENZA AL REQUISITO DELLA CHIAREZZA - NON INCIDENZA SUL PRINCIPIO, SANCITO DALL'ART. 97, COMMA TERZO, COST., SEMPRE ATTUABILE, PER ALTRE VIE, ANCHE IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA CONSULTAZIONE, DELL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CONCORSO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 14/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO DEL CONCORSO UNICO, CON MODALITA' E PROCEDURE ACCENTRATE SULLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - POSSIBILITA' DI ESTENSIONE - ECCEZIONI PREVISTE E PREVEDIBILI - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' FORMULATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA, VENETO E PUGLIA, PUR NON ESSENDO LE REGIONI, ALLO STATO, SOGGETTE ALLA CONTESTATA NORMATIVA, IN FUNZIONE DEL RUOLO DI ENTI ESPONENZIALI DELLE RISPETTIVE COLLETTIVITA', AD ESSE SPETTANTE - NON RICONDUCIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO ALLE IPOTESI OSTATIVE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALL'ART. 75 COST. - RISPONDENZA AL REQUISITO DELLA CHIAREZZA - NON INCIDENZA SUL PRINCIPIO, SANCITO DALL'ART. 97, COMMA TERZO, COST., SEMPRE ATTUABILE, PER ALTRE VIE, ANCHE IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA CONSULTAZIONE, DELL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CONCORSO - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle disposizioni degli artt. 38 e 39, d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (il primo dei quali sostituito dall'art. 18, d. lgs. 23 dicembre 1993, n. 546) prevedenti, in attuazione del principio del concorso unico nelle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, il reclutamento del personale, da parte delle stesse - ad eccezione delle Regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione - ricorrendo alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; la facolta' di stabilire, con decreto del Presidente del Consiglio, ulteriori eccezioni a quelle suddette, nonche', per converso, la facolta', per le amministrazioni non ricomprese nelle eccezioni, di ricorrere anch'esse al sistema del concorso unico, previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri; la disciplina, accentrata sul Presidente del Consiglio, delle modalita' per lo svolgimento dei concorsi e per l'assegnazione del personale. Non sussiste, infatti, nessuna delle ipotesi ostative all'ammissibilita' del 'referendum' espressamente enunciate dall'art. 75 Cost., le norme contestate non essendo ne' strutturalmente ne' funzionamente inscrivibili nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Nessun dubbio, inoltre, puo' aversi circa la sussistenza del requisito della chiarezza, giacche' il quesito referendario - come si evince dalla sua stessa formulazione - verte sul mantenimento o meno delle attuali procedure concorsuali accentrate, restando, invece, non inciso il principio del concorso nelle pubbliche amministrazioni, in adempimento del disposto dell'art. 97, terzo comma, Cost.: principio che, in caso di esito positivo della consultazione, potra' continuare ad avere attuazione nelle diverse modalita' non toccate dal quesito. red.: S. Pomodoro
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle disposizioni degli artt. 38 e 39, d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (il primo dei quali sostituito dall'art. 18, d. lgs. 23 dicembre 1993, n. 546) prevedenti, in attuazione del principio del concorso unico nelle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, il reclutamento del personale, da parte delle stesse - ad eccezione delle Regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione - ricorrendo alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; la facolta' di stabilire, con decreto del Presidente del Consiglio, ulteriori eccezioni a quelle suddette, nonche', per converso, la facolta', per le amministrazioni non ricomprese nelle eccezioni, di ricorrere anch'esse al sistema del concorso unico, previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri; la disciplina, accentrata sul Presidente del Consiglio, delle modalita' per lo svolgimento dei concorsi e per l'assegnazione del personale. Non sussiste, infatti, nessuna delle ipotesi ostative all'ammissibilita' del 'referendum' espressamente enunciate dall'art. 75 Cost., le norme contestate non essendo ne' strutturalmente ne' funzionamente inscrivibili nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Nessun dubbio, inoltre, puo' aversi circa la sussistenza del requisito della chiarezza, giacche' il quesito referendario - come si evince dalla sua stessa formulazione - verte sul mantenimento o meno delle attuali procedure concorsuali accentrate, restando, invece, non inciso il principio del concorso nelle pubbliche amministrazioni, in adempimento del disposto dell'art. 97, terzo comma, Cost.: principio che, in caso di esito positivo della consultazione, potra' continuare ad avere attuazione nelle diverse modalita' non toccate dal quesito. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 97
co. 3
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte