Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie in fascia costiera - Incrementi volumetrici nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F, G ed E, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, al di fuori delle eccezioni previste dal piano paesaggistico regionale - Violazione del principio di tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 170002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. b) e i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, rispettivamente, modificando l'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 e introducendo nell'art. 31 della medesima legge regionale il comma 7-quater, consente di realizzare nella fascia costiera interventi di ristrutturazione e di rinnovamento, con connessi incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nelle zone urbanistiche omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale), F (turistiche) e G (servizi generali) ed E (zone agricole). Le disposizioni impugnate dal Governo, incidendo sulla fascia costiera, oggetto di protezione nelle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale (PPR), collidono con sue specifiche prescrizioni, perché consentono i detti incrementi al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano.