Sentenza 16/1997 (ECLI:IT:COST:1997:16)
Massima numero 23192
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Titolo
SENT. 16/97 A. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA E TOSCANA PER L'ABOLIZIONE DELL'ISTITUITO DIPARTIMENTO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DOGLIANZE DEL COMITATO PROMOTORE PER LA AVVENUTA SOSTITUZIONE, DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM', NEL FORMULATO QUESITO, DI NORME GIA' SOTTOPOSTE ALLA RICHIESTA REFERENDARIA, CON ALTRE, TACITAMENTE ABROGATIVE, ISPIRATE AI MEDESIMI PRINCIPI, DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO SOPRAVVENUTO, E PER LA MANCATA ESTENSIONE DEL QUESITO AD ALTRA DELLE DISPOSIZIONI DI QUEST'ULTIMO - REIEZIONE.
SENT. 16/97 A. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA E TOSCANA PER L'ABOLIZIONE DELL'ISTITUITO DIPARTIMENTO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DOGLIANZE DEL COMITATO PROMOTORE PER LA AVVENUTA SOSTITUZIONE, DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM', NEL FORMULATO QUESITO, DI NORME GIA' SOTTOPOSTE ALLA RICHIESTA REFERENDARIA, CON ALTRE, TACITAMENTE ABROGATIVE, ISPIRATE AI MEDESIMI PRINCIPI, DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO SOPRAVVENUTO, E PER LA MANCATA ESTENSIONE DEL QUESITO AD ALTRA DELLE DISPOSIZIONI DI QUEST'ULTIMO - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio sull'ammissibilita' del 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni del d.l. 29 marzo 1995, n. 97 (conv. con modificazioni in legge 30 maggio 1995, n. 203) e del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (conv. con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 650) concernenti il "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", la Corte costituzionale non ha veste per decidere alcunche' riguardo alle doglianze sollevate dai difensori del Comitato promotore, la prima delle quali, nei confronti del Governo e del Parlamento, per la sostituzione -operata con l'art. 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge n. 545 del 1996- delle disposizioni -gia' sottoposte alla richiesta referendaria- dell'art. 3 del decreto-legge n. 97 del 1995, che devolvevano al Governo l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle Commissioni consultive operanti in materia di spettacolo; e la seconda nei confronti dell'Ufficio centrale per il 'referendum', per la mancata estensione (con la ordinanza emessa in seguito alla conversione in legge del citato decreto-legge n. 545, il 20 gennaio 1997) del quesito referendario al comma 71 dello stesso art. 1 del d.l. n. 545 del 1996. Atteso che, per quanto attiene ai contenuti della nuova normativa introdotta dal Governo e dal Parlamento, l'Ufficio centrale del 'referendum', ritenendola ispirata ai medesimi principi di quella sostituita, ha esteso ad essa, -con la citata ordinanza- ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, l'ambito della richiesta di abrogazione referendaria; mentre, per quanto attiene alla mancata estensione del quesito al citato comma 71, decisa dall'Ufficio centrale per non essersi ancora prodotto l'effetto abrogativo (dell'art. 4 del d.l. n. 97 del 1997) da esso previsto -non e' dato alla Corte di interloquire, essendo suo compito esclusivo quello di valutare l'ammissibilita' o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dall'Ufficio centrale. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio sull'ammissibilita' del 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni del d.l. 29 marzo 1995, n. 97 (conv. con modificazioni in legge 30 maggio 1995, n. 203) e del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (conv. con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 650) concernenti il "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", la Corte costituzionale non ha veste per decidere alcunche' riguardo alle doglianze sollevate dai difensori del Comitato promotore, la prima delle quali, nei confronti del Governo e del Parlamento, per la sostituzione -operata con l'art. 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge n. 545 del 1996- delle disposizioni -gia' sottoposte alla richiesta referendaria- dell'art. 3 del decreto-legge n. 97 del 1995, che devolvevano al Governo l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle Commissioni consultive operanti in materia di spettacolo; e la seconda nei confronti dell'Ufficio centrale per il 'referendum', per la mancata estensione (con la ordinanza emessa in seguito alla conversione in legge del citato decreto-legge n. 545, il 20 gennaio 1997) del quesito referendario al comma 71 dello stesso art. 1 del d.l. n. 545 del 1996. Atteso che, per quanto attiene ai contenuti della nuova normativa introdotta dal Governo e dal Parlamento, l'Ufficio centrale del 'referendum', ritenendola ispirata ai medesimi principi di quella sostituita, ha esteso ad essa, -con la citata ordinanza- ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, l'ambito della richiesta di abrogazione referendaria; mentre, per quanto attiene alla mancata estensione del quesito al citato comma 71, decisa dall'Ufficio centrale per non essersi ancora prodotto l'effetto abrogativo (dell'art. 4 del d.l. n. 97 del 1997) da esso previsto -non e' dato alla Corte di interloquire, essendo suo compito esclusivo quello di valutare l'ammissibilita' o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dall'Ufficio centrale. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 25/05/1970
n. 352
art. 39