Sentenza 16/1997 (ECLI:IT:COST:1997:16)
Massima numero 23194
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Titolo
SENT. 16/97 C. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' POPOLARE PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA E TOSCANA, PER L'ABOLIZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - NON RISPONDENZA DEL QUESITO AI NECESSARI CRITERI DI OMOGENEITA' E CHIAREZZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 16/97 C. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' POPOLARE PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA E TOSCANA, PER L'ABOLIZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - NON RISPONDENZA DEL QUESITO AI NECESSARI CRITERI DI OMOGENEITA' E CHIAREZZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto del necessario requisito della omogeneita' del quesito, la richiesta di 'referendum' popolare diretta -attraverso l'abrogazione, in tutto o in parte, degli articoli da 1 a 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203, e delle norme, tacitamente abrogative di parti dell'art. 3 di questo, contenute nell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la soppressione dell'istituito Dipartimento del turismo e dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio - a sottrarre allo Stato le funzioni allo Stato stesso conservate nella riorganizzazione operata, con ampio trasferimento di competenze alle Regioni, in seguito alla abolizione, per effetto del 'referendum' svoltosi nel 1993, del Ministero del turismo e dello spettacolo. La proposta referendaria, infatti, verte su una nutrita serie di disposizioni contenutisticamente e funzionalmente quanto mai variegate ed il cui unico tratto unificante e' rappresentato -quale dato meramente estrinseco ed occasionale- dall'essere le stesse iscritte in un unico provvedimento legislativo, che, d'altra parte, gia' nella propria intitolazione ("Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport") svela il suo riferirsi a settori dell'ordinamento nettamente distinti, e ad una eterogeneita' di temi che una rapida rassegna delle norme coinvolte e una semplice disamina delle rubriche dei singoli articoli gia' rendono palese, costituendo una miscellanea nella quale non puo' intravedersi quella matrice razionalmente unitaria che sola -secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza in materia- potrebbe rendere il quesito chiaramente percepibile e quindi idoneo a formare oggetto di un solo responso alternativo. - V. le precedenti massime A e B. Sul 'referendum' proposto per l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, v. S. n. 35/1993. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile, per difetto del necessario requisito della omogeneita' del quesito, la richiesta di 'referendum' popolare diretta -attraverso l'abrogazione, in tutto o in parte, degli articoli da 1 a 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203, e delle norme, tacitamente abrogative di parti dell'art. 3 di questo, contenute nell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la soppressione dell'istituito Dipartimento del turismo e dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio - a sottrarre allo Stato le funzioni allo Stato stesso conservate nella riorganizzazione operata, con ampio trasferimento di competenze alle Regioni, in seguito alla abolizione, per effetto del 'referendum' svoltosi nel 1993, del Ministero del turismo e dello spettacolo. La proposta referendaria, infatti, verte su una nutrita serie di disposizioni contenutisticamente e funzionalmente quanto mai variegate ed il cui unico tratto unificante e' rappresentato -quale dato meramente estrinseco ed occasionale- dall'essere le stesse iscritte in un unico provvedimento legislativo, che, d'altra parte, gia' nella propria intitolazione ("Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport") svela il suo riferirsi a settori dell'ordinamento nettamente distinti, e ad una eterogeneita' di temi che una rapida rassegna delle norme coinvolte e una semplice disamina delle rubriche dei singoli articoli gia' rendono palese, costituendo una miscellanea nella quale non puo' intravedersi quella matrice razionalmente unitaria che sola -secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza in materia- potrebbe rendere il quesito chiaramente percepibile e quindi idoneo a formare oggetto di un solo responso alternativo. - V. le precedenti massime A e B. Sul 'referendum' proposto per l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, v. S. n. 35/1993. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte