Sentenza 17/1997 (ECLI:IT:COST:1997:17)
Massima numero 23176
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:  23174  23175


Titolo
SENT. 17/97 C. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - SANITA' PUBBLICA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI TOSCANA, VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA E PUGLIA, PER LA SOPPRESSIONE DELL'APPARATO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' - CONSEGUENTE INCIDENZA SU FUNZIONI STATALI COSTITUZIONALMENTE NECESSARIE - IRRILEVANZA DEI POSSIBILI EFFETTI DEL 'REFERENDUM' SECONDO GLI INTENTI DEI PRESENTATORI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, in quanto incide su norme a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' univocamente diretta, attraverso l'abrogazione totale della legge 13 marzo 1958, n. 296 (istitutiva del Ministero della sanita') e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (di riordinamento dello stesso) alla totale estromissione dell'amministrazione statale dalla materia sanitaria. La materia sanitaria, infatti, e' dominata, dal punto di vista costituzionale, dai principi di cui all'art. 32, primo comma, Cost., secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti", onde le funzioni, anche amministrative in senso stretto - come tali non suscettibili di essere svolte dagli organi di governo senza il supporto di apparati amministrativi veri e propri - attribuite allo Stato in materia sanitaria, sono, almeno in parte (come la regolamentazione e il controllo dei farmaci, o gli interventi di prevenzione e di contrasto della diffusione di malattie infettive o diffusive), sicuramente da considerarsi come costituzionalmente necessarie. Ne', ai fini dello scrutinio circa l'ammissibilita' del 'referendum', puo' aver rilievo l'argomento dei presentatori, secondo cui la avviata procedura sarebbe solo una via obbligata per ottenere o stimolare una completa attuazione dell'assetto regionale dello Stato nella materia sanitaria, in gran parte attribuita dalla Costituzione alla competenza delle Regioni, giacche' con la richiesta di 'referendum' e' possibile porre solo domande autenticamente abrogative, purche' concernenti abrogazioni non vietate dalla Costituzione. - V. le precedenti massime A e B. Sulla precedente richiesta di 'referendum' riguardante il Ministero della sanita', presentata nel 1992 nei confronti della sola legge n. 296 del 1958, v. S. n. 34/1993; sul principio dell'inammissibilita' di 'referendum' abrogativi di norme "a contenuto costituzionalmente vincolato", v., in particolare, S. n. 16/1978 e 26/1981. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 32  co. 1

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte