Sentenza 18/1997 (ECLI:IT:COST:1997:18)
Massima numero 23179
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 18/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - REGIONI IN GENERE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' POPOLARE, DA PARTE DEI CONSIGLI REGIONALI DI CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, VALLE D'AOSTA E VENETO, DIRETTA ALLA ELIMINAZIONE DELLA FUNZIONE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI - INCIDENZA DEL QUESITO SU NORME A CONTENUTO, SIA PURE PARZIALMENTE, COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, in quanto verte su norme a contenuto, sia pure parzialmente, costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle disposizioni, a carattere del tutto generale e di natura esclusivamente o prevalentemente ricognitiva, contenute, riguardo alla funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa regionale, negli artt. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382, 4, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 2, comma 3, lett. d), e 13, comma 1, lett. e), legge 23 agosto 1988, n. 400, ed 1, comma 1, lett. hh), legge 12 gennaio 1991, n. 13. Il quesito proposto, infatti, non si limita ad investire (cio' che non troverebbe ostacoli di ordine costituzionale) norme disciplinanti modalita' o ipotesi concrete di esercizio, o di abilitazione all'esercizio, del potere statale di indirizzo e coordinamento, stabilite dal legislatore ordinario e dal medesimo disponibili, ma coinvolge il potere medesimo in se', nella sua esistenza e quindi, necessariamente, nel suo fondamento: fondamento che - contrariamente a quanto sostengono i promotori del 'referendum' - non risiede nelle norme di legge contestate, - alle quali altrimenti si verrebbe ad attribuire un valore superlegislativo che le stesse non hanno ne' possono avere - ma nella stessa Costituzione, posto che - come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato - in realta' sono le "esigenze unitarie sottese ai limiti costituzionalmente fissati alle competenze regionali, che "autorizzano lo Stato a esercitare nei confronti delle autonomie regionali (o provinciali) una funzione di indirizzo e coordinamento". Al che certo non vale obiettare che, nel caso, la richiesta di abrogazione riguarda solo la facolta' di esercitare il potere di indirizzo con atti non legislativi, - giacche' cio' che trova fondamento nella Costituzione e' proprio il riconoscimento, in via di principio, della possibilita' che la legge attribuisca al Governo, in forza di esigenze unitarie, non frazionabili e non localizzabili territorialmente, il potere in questione - e neppure che oggetto della richiesta sarebbero solo le prescrizioni procedimentali, perche', anche se questo fosse - e non e' - vero, in realta' le modalita' previste nelle norme generali incluse nel quesito - e sostanzialmente identificantisi con la competenza del Governo nella sua sede collegiale - coincidono con quelle che la Corte costituzionale ha indicato come garanzie minime costituzionalmente necessarie affinche' l'esercizio del potere governativo non si traduca nell'indebita sovrapposizione dell'amministrazione statale a quelle regionali nelle materie di competenza delle regioni, onde ancora una volta si tratterebbe di incidere su norme o su principi della Costituzione. - Riguardo alla improponibilita' del 'referendum' popolare nei confronti di norme a contenuto costituzionalmente vincolato, v., in particolare, S. nn. 16/1978 e 26/1981; su vari aspetti della problematica del potere statale di indirizzo e coordinamento, in relazione ai limiti coessenziali alle autonomie regionali, v. S. nn. 229/1989, 39/1971, 340/1983, 177/1988, 242/1989, 150/1982, 30/1992, 85/1990, 139/1990, 338/1989, 453/1991 e 124/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte