Sentenza 19/1997 (ECLI:IT:COST:1997:19)
Massima numero 23149
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 19/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - ATTIVITA' PROMOZIONALI DI REGIONI ALL'ESTERO NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - CONDIZIONI E LIMITI PREVISTI A SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE STATALI - QUESITO FORMULATO DAL CONSIGLI REGIONALI DI VALLE D'AOSTA, TOSCANA, VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE, CALABRIA E PUGLIA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' PER L'ABROGAZIONE DI NORME A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO, IN QUANTO IMPOSTE DAL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, perche' rivolta contro norme a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 4, comma 2, d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede che le regioni "non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento" posti in essere dallo Stato. Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, infatti, il peculiare reciproco atteggiarsi delle competenze statali e regionali in materia internazionale ed il loro inevitabile interferire chiamano in causa il principio - direttamente fondato nell'art. 5 Cost. - della leale cooperazione, il quale in primo luogo impone la preventiva conoscenza, da parte dello Stato, e quindi un dovere di preventiva informazione in capo alle regioni, circa le attivita' che le singole regioni intendano di volta in volta promuovere, e secondariamente, quale indefettibile strumento di tutela dell'esclusivita' degli indirizzi statali di politica internazionale - che ovviamente vanno salvaguardati prima che l'attivita' delle regioni venga intrapresa - la possibilita' dello Stato di opporre tempestivamente il proprio motivato diniego, peraltro sindacabile dalla Corte costituzionale. E poiche' la 'ratio' ispiratrice del quesito referendario non e' la sostituzione di un modello di coordinamento con altro diverso e - dal punto di vista della concretizzazione del richiamato principio - equivalente, bensi' l'eliminazione in radice di ogni forma di coordinamento fra Stato e regioni nella materia 'de qua', e' chiaro che la proposta abrogazione finisce col colpire, nel suo attuarsi nelle contestate disposizioni di legge, il precetto costituzionale e pertanto non puo' aver corso. - Riguardo al limite "gerarchico" del 'referendum' abrogativo, v. S. n. 16/1978; sulla spettanza alle regioni, come attivita' loro propria, dello svolgimento, nelle materie di loro competenza, di attivita' promozionali all'estero, v. S. n. 179/1987; sulla necessaria applicazione in ordine ad esse, a salvaguardia delle competenze statali, del principio di leale cooperazione e relative modalita', v. S. nn. 425/1995, 212/1994, 250/1993, 204/1993 e 472/1992. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 5

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte