Sentenza 21/1997 (ECLI:IT:COST:1997:21)
Massima numero 23170
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:  23171


Titolo
SENT. 21/97 A. REGIONI IN GENERE - CONTROLLO DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE - PRINCIPI STABILITI IN COSTITUZIONE - RINVIO AL LEGISLATORE ORDINARIO DI INDIVIDUARNE, NELL'AMBITO DELLE DIVERSE SOLUZIONI POSSIBILI IN MATERIA, LE MODALITA' DI ATTUAZIONE.

Testo
Alla compiuta definizione dell'autonomia regionale che -come gia' affermato dala Corte- trova il suo fondamento e le sue dimensioni nella Costituzione, senza dubbio concorre, nel complesso sistema di rapporti che caratterizza la stessa forma di Stato come "Stato regionale", anche la disciplina dei controlli contenuta nell'art. 125 Cost.. Tale disposizione, pero', si limita soltanto a sancire che "il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi delle Regioni e' esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato", rimettendo alla legge di stabilirne "modi e limiti", come pure di determinare i casi di controllo c.d. "di merito" al solo fine del riesame, con formula che rispecchia l'intento, emerso in sede di Assemblea costituente, di rinviare al futuro legislatore il compito di individuare, in una materia suscettibile, per la sua complessita', di una pluralita' di soluzioni, gli assetti concreti. - Cfr. S. n. 229/1989. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte