Sentenza 21/1997 (ECLI:IT:COST:1997:21)
Massima numero 23171
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
23170
Titolo
SENT. 21/97 B. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE - NORME SULLA COMPOSIZIONE E LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO STATALE E DEL PREVISTO COMITATO TECNICO E SULLA INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO - RICHIESTA REFERENDARIA PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA, VENETO, PUGLIA E TOSCANA - NON INCIDENZA DEL FORMULATO QUESITO, COINVOLGENTE SOLO LE SUE MODALITA' DI ATTUAZIONE, SUL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL CONTROLLO STATALE - RISPONDENZA AL REQUISITO DELLA CHIAREZZA - IRRILEVANZA DELLA MANCATA INCLUSIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE MARGINALE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 21/97 B. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE - NORME SULLA COMPOSIZIONE E LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO STATALE E DEL PREVISTO COMITATO TECNICO E SULLA INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO - RICHIESTA REFERENDARIA PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA, VENETO, PUGLIA E TOSCANA - NON INCIDENZA DEL FORMULATO QUESITO, COINVOLGENTE SOLO LE SUE MODALITA' DI ATTUAZIONE, SUL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL CONTROLLO STATALE - RISPONDENZA AL REQUISITO DELLA CHIAREZZA - IRRILEVANZA DELLA MANCATA INCLUSIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE MARGINALE - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, prevedenti, con significative modifiche della precedente legge 10 febbraio 1953, n. 62, la revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni. Nessuna delle contestate disposizioni, infatti, puo' ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi che l'art. 75, comma secondo, Cost., sottrae espressamente al 'referendum'. Ne' puo' affermarsi che attraverso il 'referendum' si miri ad eliminare il principio del controllo dello Stato sulle Regioni, la cui esistenza e' voluta e garantita dalla Costituzione, giacche' la richiesta, nell'ambito dei possibili diversi modi di attuazione dell'art. 125 Cost., riguarda le disposizioni che regolano la composizione e le competenze della commissione statale che esercita attualmente la relativa funzione, oltre che del previsto comitato tecnico, e quelle che individuano, con varie specificazioni, gli atti rimessi al controllo, proponendo, con pieno rispetto del requisito della chiarezza del quesito, un'unica e puntuale alternativa consistente nel sopprimere o mantenere l'attuale sistema con le sue specifiche caratteristiche. Quanto poi alla mancata inclusione nel quesito delle norme, tuttora vigenti in materia, degli artt. 43, 44, 45 e 49 della legge n. 62 del 1953, aventi ad oggetto il segretario e le spese di funzionamento della commissione di controllo e l'esecutivita' delle sue deliberazioni, la cosa potrebbe aver rilievo, ai fini dell'inammissibilita', solo se tali norme concretassero un'autonoma disciplina in ordine all'oggetto su cui verte il quesito, tale da contraddire il risultato che la consultazione referendaria tende a conseguire, il che pero', dati la frammentarieta' e il carattere marginale delle disposizioni escluse, non si verifica. Fermo restando, ovviamente, che sara' compito dell'interprete apprezzare le conseguenze che in ordine ad esse potranno derivare dall'eventuale esito positivo della consultazione. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479, prevedenti, con significative modifiche della precedente legge 10 febbraio 1953, n. 62, la revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni. Nessuna delle contestate disposizioni, infatti, puo' ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi che l'art. 75, comma secondo, Cost., sottrae espressamente al 'referendum'. Ne' puo' affermarsi che attraverso il 'referendum' si miri ad eliminare il principio del controllo dello Stato sulle Regioni, la cui esistenza e' voluta e garantita dalla Costituzione, giacche' la richiesta, nell'ambito dei possibili diversi modi di attuazione dell'art. 125 Cost., riguarda le disposizioni che regolano la composizione e le competenze della commissione statale che esercita attualmente la relativa funzione, oltre che del previsto comitato tecnico, e quelle che individuano, con varie specificazioni, gli atti rimessi al controllo, proponendo, con pieno rispetto del requisito della chiarezza del quesito, un'unica e puntuale alternativa consistente nel sopprimere o mantenere l'attuale sistema con le sue specifiche caratteristiche. Quanto poi alla mancata inclusione nel quesito delle norme, tuttora vigenti in materia, degli artt. 43, 44, 45 e 49 della legge n. 62 del 1953, aventi ad oggetto il segretario e le spese di funzionamento della commissione di controllo e l'esecutivita' delle sue deliberazioni, la cosa potrebbe aver rilievo, ai fini dell'inammissibilita', solo se tali norme concretassero un'autonoma disciplina in ordine all'oggetto su cui verte il quesito, tale da contraddire il risultato che la consultazione referendaria tende a conseguire, il che pero', dati la frammentarieta' e il carattere marginale delle disposizioni escluse, non si verifica. Fermo restando, ovviamente, che sara' compito dell'interprete apprezzare le conseguenze che in ordine ad esse potranno derivare dall'eventuale esito positivo della consultazione. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 125
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte