Sentenza 22/1997 (ECLI:IT:COST:1997:22)
Massima numero 23152
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 22/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - COMUNI E PROVINCE - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' PER L'ABOLIZIONE DI TALI FIGURE ORGANIZZATIVE, ATTRAVERSO L'ABROGAZIONE DEL COMPLESSO DELLE NORME CONCERNENTI I RELATIVI ORDINAMENTI - QUESITO FORMULATO DALLE REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA, VENETO E PUGLIA AFFINCHE' L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI NON SIA ESPOSTA A CONDIZIONAMENTI DI PROVENIENZA STATALE - NON RICONDUCIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTESTATE ALLE MATERIE ESPRESSAMENTE ESCLUSE DAL 'REFERENDUM' DALL'ART. 75 COST. - RISPONDENZA AI REQUISITI DI CHIAREZZA E OMOGENEITA' - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 22/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - COMUNI E PROVINCE - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' PER L'ABOLIZIONE DI TALI FIGURE ORGANIZZATIVE, ATTRAVERSO L'ABROGAZIONE DEL COMPLESSO DELLE NORME CONCERNENTI I RELATIVI ORDINAMENTI - QUESITO FORMULATO DALLE REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, CALABRIA, VENETO E PUGLIA AFFINCHE' L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI NON SIA ESPOSTA A CONDIZIONAMENTI DI PROVENIENZA STATALE - NON RICONDUCIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTESTATE ALLE MATERIE ESPRESSAMENTE ESCLUSE DAL 'REFERENDUM' DALL'ART. 75 COST. - RISPONDENZA AI REQUISITI DI CHIAREZZA E OMOGENEITA' - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' volta ad eliminare, attraverso l'abrogazione degli interi testi della legge 8 giugno 1962, n. 604, e del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, e degli art. 52 e 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso delle disposizioni che prevedono che il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia, e ne disciplinano lo stato giuridico e le diverse competenze, funzioni e responsabilita'. Nessun dubbio infatti sussiste circa l'ammissibilita' del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma, Cost., dato che tra le norme in ordine alle quali si sollecita il responso popolare non ve ne e' alcuna che possa ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Risultano inoltre soddisfatti anche i requisiti di chiarezza e omogeneita' del quesito, giacche' questo, per il fatto stesso di investire il corpo fondamentale delle leggi sull'ordinamento e sulle competenze dei segretari comunali e provinciali, propone un'unica e puntuale alternativa all'elettore: la soppressione ovvero il mantenimento della figura del segretario come caratterizzata nelle sue fondamentali connotazioni, non rilevando in contrario la circostanza che venga prospettata anche la soppressione del vice segretario, trattandosi di una figura vicaria, con compiti collaborativi e ausiliari e che quindi presuppone l'esistenza del segretario. Ne' puo' ritenersi motivo di inammissibilita', trattandosi di materia connotata da un composito e stratificato quadro normativo, la mancata inclusione nella richiesta di talune disposizioni attinenti allo stato economico e giuridico e ad alcuni compiti di carattere marginale, riguardo alle quali, peraltro, sara' ovviamente compito dell'interprete apprezzare le conseguenze che potranno derivare dall'eventuale esito positivo della consultazione. red.: S. Pomodoro
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' volta ad eliminare, attraverso l'abrogazione degli interi testi della legge 8 giugno 1962, n. 604, e del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, e degli art. 52 e 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso delle disposizioni che prevedono che il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia, e ne disciplinano lo stato giuridico e le diverse competenze, funzioni e responsabilita'. Nessun dubbio infatti sussiste circa l'ammissibilita' del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma, Cost., dato che tra le norme in ordine alle quali si sollecita il responso popolare non ve ne e' alcuna che possa ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Risultano inoltre soddisfatti anche i requisiti di chiarezza e omogeneita' del quesito, giacche' questo, per il fatto stesso di investire il corpo fondamentale delle leggi sull'ordinamento e sulle competenze dei segretari comunali e provinciali, propone un'unica e puntuale alternativa all'elettore: la soppressione ovvero il mantenimento della figura del segretario come caratterizzata nelle sue fondamentali connotazioni, non rilevando in contrario la circostanza che venga prospettata anche la soppressione del vice segretario, trattandosi di una figura vicaria, con compiti collaborativi e ausiliari e che quindi presuppone l'esistenza del segretario. Ne' puo' ritenersi motivo di inammissibilita', trattandosi di materia connotata da un composito e stratificato quadro normativo, la mancata inclusione nella richiesta di talune disposizioni attinenti allo stato economico e giuridico e ad alcuni compiti di carattere marginale, riguardo alle quali, peraltro, sara' ovviamente compito dell'interprete apprezzare le conseguenze che potranno derivare dall'eventuale esito positivo della consultazione. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte