Sentenza 23/1997 (ECLI:IT:COST:1997:23)
Massima numero 23159
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 23/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - MINISTRI E MINISTERI - MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO PER LA SOPPRESSIONE DELLO STESSO, PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI PIEMONTE, VENETO, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, CALABRIA E TOSCANA - INCLUSIONE NEL QUESITO DELLE DISPOSIZIONI ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE, MA NON DI QUELLE, ALLE PRIME "STRETTAMENTE CONNESSE", CONCERNENTI LE FUNZIONI DI DICASTERO - CONSEGUENTE MANCANZA DI CHIAREZZA DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, perche' non rispondente al requisito della chiarezza del quesito, la richiesta di 'referendum' diretta - attraverso l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, 718; del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223; delle leggi 4 gennaio 1951, n. 2, 7 giugno 1951, n. 434, 15 dicembre 1960, n. 1483 e 26 settembre 1966, n. 792; dell'art. 39, legge 5 ottobre 1991, n. 317; della legge 12 ottobre 1966, n. 842; dell'art. 28, legge 12 agosto 1982, n. 576; del d.P.R. 4 marzo 1983, n. 315, e dell'art. 22, legge 9 gennaio 1991, n. 10 - alla soppressione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le Regioni che hanno promosso il 'referendum', infatti, hanno si' incluso nel quesito - nell'ambito della compressa stratificazione normativa, di cui il Ministero e' il risultato - tutte le disposizioni concernenti l'organizzazione, ma non quelle, alle prime strettamente connesse, che attengono alle funzioni dell'apparato e cio', dato che una consapevole espressione del voto non puo' non vedere connessi agli aspetti organizzativi del dicastero anche quelli funzionali, affinche' colui che manifesta la sua volonta' nell'ambito della consultazione popolare sia posto in grado di conoscere quali funzioni verranno private dell'attuale centro di imputazione, da' luogo ad una palese incongruita' del quesito rispetto all'oggetto reale del 'referendum', che impedisce che la avviata procedura abbia corso. - Sulla analoga richiesta referendaria di iniziativa regionale formulata, riguardo allo stesso Ministero, ma in termini in parte diversi, nel 1992, v. S. n. 36/1993, ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte