Sentenza 24/1997 (ECLI:IT:COST:1997:24)
Massima numero 23150
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 24/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - REGIONI IN GENERE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE - RICHIESTA ELIMINAZIONE, IN QUESITO FORMULATO DAI CONSIGLI REGIONALI DI CALABRIA, PIEMONTE, VENETO, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E PUGLIA, DEL POTERE DEL GOVERNO DI IMPARTIRE AL RIGUARDO DIRETTIVE - PRECLUSIVA ESISTENZA, IN COSTITUZIONE, DI PRINCIPI, ESPLICITI E IMPLICITI, DI CONTENUTO IDENTICO A QUELLO DELLA NORMA DI LEGGE CONTESTATA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, in quanto investe una norma a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di referendum popolare volta ad eliminare, attraverso la parziale abrogazione dell'art. 4, comma terzo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate alle regioni, il potere del Governo centrale di impartire direttive che le regioni sono tenute ad osservare. Che tale potere spetti al Governo centrale e' infatti stabilito in modo esplicito dall'art. 121, quarto comma, Cost., la' dove prevede che il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione "conformandosi alle istruzioni del Governo centrale", in tal modo ribadendo - posto che alla stessa figura della delega e' connaturale la possibilita', per il delegante, di indirizzare l'esercizio delle attivita' del delegato, e che la delega delle funzioni amministrative statali alle regioni e' prevista nell'art. 118 Cost. - un principio gia' implicito nel sistema costituzionale, come e' confermato dalle norme degli statuti regionali speciali (artt. 20, stat. siciliano, 47 e 49, statuto Sardegna, 44 statuto Valle d'Aosta, 41 statuto Trentino-Alto Adige, e 45 statuto Friuli-Venezia Giulia) di contenuto talvolta anche formalmente identico a quello dell'art. 121, quarto comma, Cost. Ne' puo' ritenersi che la norma oggetto del quesito riguardi aspetti diversi da quelli regolati dalla norma costituzionale, solo perche' quest'ultima parla di "istruzioni" anziche' di "direttive", e perche' si riferisce al Presidente della Giunta regionale anziche' alla Regione, e neppure puo' aver rilievo il fatto che l'emanazione di direttive costituisca una semplice facolta' e non un obbligo per il Governo, giacche' il quesito referendario - come affermano gli stessi presentatori - e' chiaramente diretto a sopprimere il potere di direttiva in se', mirando ad una sostanziale equiparazione delle funzioni delegate a quelle proprie delle regioni, salve solo, per lo Stato, la possibilita' di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2, legge n. 382 del 1975 e la retrattabilita' della delega con legge ordinaria. Cosicche' sottoporre alla deliberazione popolare abrogativa la disposizione contestata equivarrebbe a sottoporre ad essa la stessa norma costituzionale, il che e' precluso. - Riguardo al limite "gerarchico" del referendum abrogativo v. S. nn. 16/1978 e 26/1981. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 121  co. 4

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte