Sentenza 25/1997 (ECLI:IT:COST:1997:25)
Massima numero 23173
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 25/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - COMPETENZE DEI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DI COMUNI E PROVINCE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' PRESENTATA DAI CONSIGLI REGIONALI DI LOMBARDIA, PIEMONTE, CALABRIA, VENETO, PUGLIA E TOSCANA, PER L'ABROGAZIONE DI NORME ATTINENTI AI C.D. "CONTROLLI EVENTUALI", ALLA POSSIBILITA' DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PER CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, AI POTERI SOSTITUTIVI, AI PARERI E ALLE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE ECC. - ESCLUSIONE CHE LE DISPOSIZIONI CONTESTATE SIANO RICONDUCIBILI ALLE IPOTESI PER CUI L'ART. 75 COST. PRECLUDE ESPRESSAMENTE LA CONSULTAZIONE POPOLARE, E CHE LE STESSE SIANO "A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO" - RISPONDENZA DEL QUESITO AI REQUISITI DI CHIAREZZA E OMOGENEITA' - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare diretta all'abrogazione di alcune disposizioni degli artt. 45, 46, 48 e 53 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, sulle competenze dei comitati regionali di controllo in ordine agli atti dei comuni e delle province. Il quesito formulato, infatti, lasciando sussistere il controllo di legittimita' che tali organi sono chiamati a svolgere, in via generale e necessaria, sulle deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, riguarda soltanto i controlli c.d. "eventuali", che si effettuano, in determinate ipotesi, per iniziativa degli stessi consigli e giunte, e, per certe categorie di atti (acquisti, alienazioni, indennita', compensi, assunzioni ecc.) su richiesta di una frazione dell'organo assembleare; il termine entro il quale tale richiesta puo' essere avanzata; la possibilita' che nei provvedimenti del Co.re.co. le norme violate siano indicate "con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico"; i poteri sostitutivi dello stesso Co.re.co. nei confronti degli enti che omettano l'adozione di "atti obbligatori per legge", i pareri del segretario comunale o provinciale, sotto il profilo della legittimita', in ordine alle proposte di deliberazioni; le responsabilita' degli stessi segretari riguardo alle procedure attuative delle deliberazioni stesse. Per cui deve escludersi non soltanto che le norme incluse nella richiesta siano strutturalmente o funzionalmente inscrivibili nel novero delle leggi che l'art. 75, secondo comma, Cost. sottrae espressamente al 'referendum', ma anche - posto che, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di chiarire, l'art. 130 Cost., per quanto attiene alla estensione dei controlli regionali, e, in particolare, alla indicazione degli atti da sottoporre a controllo, non pone limiti alla discrezionalita' del legislatore ordinario - che esse siano "a contenuto costituzionalmente vincolato". E poiche' il quesito, benche' accomuni molteplici, e tra loro distinte, disposizioni, e' rivolto a sottoporre al responso del corpo elettorale una netta alternativa in ordine alla conferma, o alla riduzione, dei controlli e delle verifiche di legittimita' in questione, anche i requisiti di chiarezza e omogeneita' risultano soddisfatti. - Per la manifesta infondatezza di questioni sollevate nei confronti dell'art. 45 della legge n. 142 del 1990, in riferimento, oltre che all'art. 128, all'art. 130 Cost., v. O. n. 512/1991. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 130

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte