Sentenza 26/1997 (ECLI:IT:COST:1997:26)
Massima numero 23130
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
23131
Titolo
SENT. 26/97 A. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CAMERA DEI DEPUTATI - LEGGE ELETTORALE - ABOLIZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DEL 25% DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE E CON IL RIPARTO TRA LISTE CONCORRENTI - 'REFERENDUM' ABROGATIVO DELLE LEGGI ELETTORALI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI - NECESSITA' CHE LA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ABROGAZIONE SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - POSSIBILITA', NEL CASO DI SPECIE, DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 26/97 A. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CAMERA DEI DEPUTATI - LEGGE ELETTORALE - ABOLIZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DEL 25% DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE E CON IL RIPARTO TRA LISTE CONCORRENTI - 'REFERENDUM' ABROGATIVO DELLE LEGGI ELETTORALI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI - NECESSITA' CHE LA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ABROGAZIONE SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - POSSIBILITA', NEL CASO DI SPECIE, DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, commi 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-'bis' e 7; 71, commi 1, n. 2), e 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85 e 86, commi 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"), modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie la soppressione delle disposizioni sopra menzionate, pur dando vita ad una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del <>, comporterebbe la necessita' di procedere ad una nuova definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, "ridisegnandola" in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non piu', come e' ovvio, al 75%. Peraltro, la ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 - nel caso di sopravvivenza dello stesso dopo un eventuale esito positivo del 'referendum' - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630, con la conseguenza che, in tali condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell'organo. - In ordine alle condizioni di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 5/1995, 32/1993, 47/1991, 29/1987. - V., pure, S. nn. 154/1985 e 379/1996, nelle quali si sottolinea, fra l'altro, che il Parlamento e' <> e <>; pertanto, la paralisi, anche solo temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa. red.: G. Leo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, commi 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-'bis' e 7; 71, commi 1, n. 2), e 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85 e 86, commi 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"), modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie la soppressione delle disposizioni sopra menzionate, pur dando vita ad una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte