Sentenza 27/1997 (ECLI:IT:COST:1997:27)
Massima numero 23123
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 27/97. 'REFERENDUM ' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - CANAPA INDIANA - ESONERO DAL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OBBLIGHI PER LO STATO ITALIANO DERIVANTI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI VIENNA DEL 1988 E DI NEW YORK DEL 1961 - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), in particolare, degli artt. 26, primo comma, limitatamente all'inciso <>, 75, primo e secondo comma, limitatamente all'inciso <>, 79 primo comma, limitatamente all'inciso <>, 38, primo e quarto comma, 50 nono comma, e 54, primo e secondo comma, limitatamente al termine <> - richiesta mirante a rendere lecite, e quindi, prive di sanzione, le attivita' preliminari e connesse all'uso personale della canapa indiana e dei suoi derivati, quali l'hashish e la marijuana - in quanto l'eventuale esito positivo del 'referendum', lasciando prive di qualsiasi sanzione o misura amministrativa le condotte previste dalle norme che si intende abrogare, verrebbe a porsi in irrimediabile contrasto con le disposizioni di due Convenzioni internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328, e Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e relativo Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, entrambi ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412). L'abrogazione di dette norme esporrebbe lo Stato italiano a responsabilita' nei confronti delle altre Parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale, responsabilita' che la Costituzione ha voluto riservare alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare alla quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione. - Su precedenti analoghe richieste di referendum in materia di sostanze stupefacenti, v. S. nn. 30/1981 (inammissibilita') e 28/1993 (ammissibilita'). red.: R. Foglia

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte

convenzione di Vienna  20/12/1988  n. 0  art. 3  par. 2

convenzione di Vienna  20/12/1988  n. 0  art. 3  par. 4

convenzione di Vienna  20/12/1988  n. 0  art. 3  par. 4

convenzione di Vienna  20/12/1988  n. 0  art. 14  

convenzione di Vienna  20/12/1988  n. 0  art. 25  

legge  05/11/1990  n. 328  art. 0  

convenzione di New York  30/03/1961  n. 0  art. 4  

convenzione di New York  30/03/1961  n. 0  art. 28  

convenzione di New York  30/03/1961  n. 0  art. 33  

legge  05/06/1974  n. 412  art. 0