Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Piano casa - Misura premiale dell'incremento volumetrico - Impossibilità di determinare il volume urbanistico al quale commisurare il detto incremento, con riferimento a edifici abusivi - Natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che determina il volume urbanistico al quale commisurare l'incremento volumetrico, in difformità dai criteri indicati dalla legislazione statale sul c.d. Piano casa). (Classif. 090005).

Testo

L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, nel tradurre in legge l'intesa raggiunta tra Stato e Regioni in tema di "Piano casa", configura una norma fondamentale di riforma economico-sociale, come confermano l'ampiezza degli obiettivi perseguiti, l'incidenza su aspetti qualificanti della normativa edilizia e urbanistica e la stessa scelta di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nel definire i tratti essenziali dell'intervento riformatore. Tale disposizione affida alle Regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l'altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante la previsione del riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale. Ciò purché gli interventi non siano riferiti a edifici abusivi, siti nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione dei soli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria: nozione, quest'ultima, da interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa.

Il titolo in sanatoria, che rileva agli effetti della concessione di premialità volumetrica prevista dal "Piano casa", differisce dal condono: mentre quest'ultimo ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia, il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'immobile sia al momento della presentazione della domanda. (Precedenti: S. 107/2017 - mass. 41204; S. 50/2017 - mass. 39737).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 11, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, intervenendo sull'art. 36, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, fa sì che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nella determinazione del volume urbanistico al quale commisurare l'incremento volumetrico).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 11  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/04/2015  n. 8  art. 36  co. 2

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte