Sentenza 42/2025 (ECLI:IT:COST:2025:42)
Massima numero 46717
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  12/03/2025;  Decisione del  12/03/2025
Deposito del 11/04/2025; Pubblicazione in G. U. 16/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46718  46719


Titolo
Giudizio costituzionale – Notificazioni e comunicazioni – Conflitto di attribuzione tra enti – Termine per la notifica del ricorso – Dies a quo – Pluralità di possibili decorrenze – Prevalenza della pubblicazione in caso di conflitto scaturito da atto normativo o diretto a destinatari non determinati – Ulteriore decorrenze, nei casi ulteriori di conflitto – Notificazione o avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato, da riferire ai soggetti legittimati a proporre ricorso – Inapplicabilità, in tale evenienza, del c.d. termine lungo. (Classif. 111004).

Testo

Il dies a quo del termine per produrre il ricorso per promuovere il conflitto di attribuzione tra enti, pari a sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero dall’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato, in base all’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, si identifica con la pubblicazione solo quando questa sia normativamente richiesta, in quanto l’atto possiede una natura normativa o non è comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un’efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto, o da ufficio a ufficio. Solo al ricorrere di simili condizioni, infatti, la pubblicazione è assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale. (Precedenti: S. 140/1999 - mass. 24632; S. 611/1987 - mass. 3952).

Costituisce senz’altro pubblicazione, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, quella effettuata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione, quando l’ordinamento riconosca un rapporto di coessenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest’ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale. Allorché la pubblicazione non sia funzionale ad apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti pubblicati, per l’individuazione del dies a quo non può che farsi ricorso agli altri criteri di cui all’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, ovvero la notificazione o, in linea sussidiaria, la avvenuta conoscenza, senza che trovi applicazione il regime del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (Precedenti: S. 62/2011 - mass. 35408; S. 328/2010 - mass. 35045; S. 121/2005 - mass. 29287; S. 461/1995 - mass. 21780; S. 132/1976 - mass. 8365).

La notificazione o la conoscenza del provvedimento devono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioè, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale, in applicazione del principio generale di diritto processuale secondo cui l’atto, che può formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potestà di agire. (Precedente: S. 82/1958 - mass. 718).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 2