Sentenza 29/1997 (ECLI:IT:COST:1997:29)
Massima numero 23111
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - PARTECIPAZIONI STATALI - PROCEDURE DI DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI IN SOCIETA' PER AZIONI - ESCLUSIONE DI UN LEGAME DELLA NORMA OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO CON LA LEGGE DI BILANCIO CHE AVEVA MOTIVATO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTA REFERENDARIA DI CUI ALLA SENTENZA N. 2 DEL 1994 - AMMISSIBILITA'.
SENT. 29/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - PARTECIPAZIONI STATALI - PROCEDURE DI DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI IN SOCIETA' PER AZIONI - ESCLUSIONE DI UN LEGAME DELLA NORMA OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO CON LA LEGGE DI BILANCIO CHE AVEVA MOTIVATO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTA REFERENDARIA DI CUI ALLA SENTENZA N. 2 DEL 1994 - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.l. 31 maggio 1994 n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni", convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 1994 n. 474, limitatamente all'art. 2 (richiesta dichiarata legittima con ord. n. 97 dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione), in quanto - posto che la disposizione oggetto della richiesta stessa si inserisce, senza alcun rapporto di accessorieta' necessaria, in un quadro di intervento volto a definire stabilmente le regole generali della privatizzazione delle imprese partecipate dallo Stato e articolantesi nella fissazione di procedure atte a consentire la massima diffusione delle azioni delle societa' privatizzate tra il pubblico, convogliando almeno una parte del risparmio verso tale investimento e, insieme, agevolando la creazione di nuclei stabili che permettano una continuita' nella gestione delle imprese e ne garantiscano la redditivita'; e che la richiesta referendaria e' intesa a far venire meno la riserva allo Stato dei rilevanti poteri speciali previsti dalla disposizione medesima - tale finalita' e' oggettivata nel quesito che pone un'alternativa netta all'elettore, il quale e' in grado di percepire immediatamente e con esattezza le possibili conseguenze del suo voto, e che e' omogeneo nel senso che i poteri speciali riservati allo Stato, pur essendo essenzialmente diversi tra loro, trovano una matrice unificante, non solo nell'unicita' nella clausola statutaria attributiva degli stessi, legislativamente prevista, ed un comune denominatore nella non derivazione dei medesimi dalla qualita' di socio del loro titolare (il quale ne e' attributario soltanto come Ministro del Tesoro e senza alcun limite di tempo), ma anche e soprattutto nella loro finalizzazione allo scopo comune di conservare in capo allo Stato un certo livello di ingerenza e di controllo sulla vita e la gestione delle imprese privatizzate. - S. n. 2/1994. red.: S. Di Palma
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.l. 31 maggio 1994 n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni", convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 1994 n. 474, limitatamente all'art. 2 (richiesta dichiarata legittima con ord. n. 97 dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione), in quanto - posto che la disposizione oggetto della richiesta stessa si inserisce, senza alcun rapporto di accessorieta' necessaria, in un quadro di intervento volto a definire stabilmente le regole generali della privatizzazione delle imprese partecipate dallo Stato e articolantesi nella fissazione di procedure atte a consentire la massima diffusione delle azioni delle societa' privatizzate tra il pubblico, convogliando almeno una parte del risparmio verso tale investimento e, insieme, agevolando la creazione di nuclei stabili che permettano una continuita' nella gestione delle imprese e ne garantiscano la redditivita'; e che la richiesta referendaria e' intesa a far venire meno la riserva allo Stato dei rilevanti poteri speciali previsti dalla disposizione medesima - tale finalita' e' oggettivata nel quesito che pone un'alternativa netta all'elettore, il quale e' in grado di percepire immediatamente e con esattezza le possibili conseguenze del suo voto, e che e' omogeneo nel senso che i poteri speciali riservati allo Stato, pur essendo essenzialmente diversi tra loro, trovano una matrice unificante, non solo nell'unicita' nella clausola statutaria attributiva degli stessi, legislativamente prevista, ed un comune denominatore nella non derivazione dei medesimi dalla qualita' di socio del loro titolare (il quale ne e' attributario soltanto come Ministro del Tesoro e senza alcun limite di tempo), ma anche e soprattutto nella loro finalizzazione allo scopo comune di conservare in capo allo Stato un certo livello di ingerenza e di controllo sulla vita e la gestione delle imprese privatizzate. - S. n. 2/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte