Sentenza 30/1997 (ECLI:IT:COST:1997:30)
Massima numero 23124
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 30/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - GUARDIA DI FINANZA - SMILITARIZZAZIONE - PROPOSTA REFERENDARIA TENDENTE A TRADURSI IN 'REFERENDUM' DI INDIRIZZO NON RICONDUCIBILE AL CARATTERE NECESSARIAMENTE ABROGATIVO DELL'ISTITUTO - INCONGRUENZA ED INIDONEITA DEL QUESITO A CONSEGUIRE L'ABOLIZIONE DEL CARATTERE MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 30/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - GUARDIA DI FINANZA - SMILITARIZZAZIONE - PROPOSTA REFERENDARIA TENDENTE A TRADURSI IN 'REFERENDUM' DI INDIRIZZO NON RICONDUCIBILE AL CARATTERE NECESSARIAMENTE ABROGATIVO DELL'ISTITUTO - INCONGRUENZA ED INIDONEITA DEL QUESITO A CONSEGUIRE L'ABOLIZIONE DEL CARATTERE MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento della Guardia di finanza), in particolare, degli artt. 1, secondo comma, limitatamente agli incisi <> e <>, 2 per intero, 4, 5, vari commi, 7 per intero, 8, primo comma, limitatamente all'inciso <>, 8, secondo comma, limitatamente all'inciso <>, 9 limitatamente all'inciso <>, 10 per intero, 12 per intero, e art. 2 del codice penale militare di pace limitatamente all'inciso <> - richiesta tendente a rimuovere l'appartenenza della Guardia di finanza dalle Forze armate, sopprimendo tutti i suoi compiti militari - dal momento che l'intrinseca "militarita'" e' talmente compenetrata nella struttura e nell'organizzazione della Guardia di finanza, nonche' nelle stesse modalita' di esercizio dei suoi compiti istituzionali, da non apparire suscettibile di assumere un contenuto autonomamente espresso dalle norme oggetto del quesito referendario. Il ricorso allo strumento referendario per abrogare il carattere militare insito nella struttura complessiva e nei modelli organizzativi del Corpo e' inidoneo e incongruo rispetto al fine dichiarato, sicche' la richiesta referendaria si traduce in un 'referendum' di indirizzo, non riconducibile al carattere essenzialmente abrogativo dell'istituto descritto dall'art. 75 della Costituzione. - Per l'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 29/1981. red.: R. Foglia
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento della Guardia di finanza), in particolare, degli artt. 1, secondo comma, limitatamente agli incisi <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte