Sentenza 31/1997 (ECLI:IT:COST:1997:31)
Massima numero 23121
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 31/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - ABOLIZIONE DEI LIMITI SUSSISTENTI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE IN LUOGO DEL SERVIZIO MILITARE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 31/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - ABOLIZIONE DEI LIMITI SUSSISTENTI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE IN LUOGO DEL SERVIZIO MILITARE - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza"), cosi' come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 [nelle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: <>, comma 2 (<>) e comma 3, limitatamente alla parola <>; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: <>, e comma 2 (<>); art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: <>; art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: <>], in quanto - posto che il significato unitario del quesito referendario consiste nell'eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il riscontro sulla validita' delle motivazioni degli obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza sia quanto a sincerita', e che da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile - indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze dell'eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica della pretesa dell'obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il 'referendum' con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione. red.: G. Leo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza"), cosi' come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 [nelle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte