Sentenza 32/1997 (ECLI:IT:COST:1997:32)
Massima numero 23106
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:  23099


Titolo
SENT. 32/97 B. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CACCIA - ABOLIZIONE DELLA POSSIBILITA' PER IL CACCIATORE DI ENTRARE LIBERAMENTE NEL FONDO ALTRUI - FORMULAZIONE CHIARA, OMOGENEA ED UNIVOCA DEL QUESITO - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842 cod. civ. - approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - comma 1 (<>) e comma 2 (<>), in quanto il quesito si presenta <>. Peraltro, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio) - che ha innovato profondamente la disciplina precedente (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016; legge 27 dicembre 1977, n. 968) - pur attribuendo maggiore rilievo, ai fini dell'inclusione del terreno da parte delle Regioni in un ambito territoriale di caccia, alle posizioni del proprietario o del conduttore del fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio della attivita' venatoria, non ha abrogato l'art. 842 cod. civ., del quale si chiede l'abolizione con la finalita' di espandere il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del fondo, senza piu' il limite imposto da detta norma. - Cfr. S. n. 63/1990, con la quale la Corte ha ritenuto ammissibile una precedente richiesta di 'referendum' di identico contenuto. [Il 'referendum' popolare sul quesito allora ammesso, indetto con d.P.R. 26 marzo 1990, non ha tuttavia avuto esito, perche', secondo quanto ha accertato l'Ufficio Centrale per il 'referendum', ai sensi dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, cosi' come richiede l'art. 75 della Costituzione]. - Per l'inammissibilita' delle precedenti richieste, v. S. nn. 28/1987 e 27/1981. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte