Sentenza 33/1997 (ECLI:IT:COST:1997:33)
Massima numero 23112
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 33/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CARRIERE DEI MAGISTRATI - ABOLIZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DI PROGRESSIONE IN CARRIERA - OMOGENEITA' E CHIAREZZA DEL QUESITO - PREFIGURABILITA' DI DISCIPLINE ALTERNATIVE PARIMENTI RISPETTOSE DELLE DIRETTIVE COSTITUZIONALI CHE GOVERNANO L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 33/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CARRIERE DEI MAGISTRATI - ABOLIZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DI PROGRESSIONE IN CARRIERA - OMOGENEITA' E CHIAREZZA DEL QUESITO - PREFIGURABILITA' DI DISCIPLINE ALTERNATIVE PARIMENTI RISPETTOSE DELLE DIRETTIVE COSTITUZIONALI CHE GOVERNANO L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della l. 25 luglio 1966 n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello", e della l. 20 dicembre 1973 n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori", in quanto - posto che le leggi nn. 570 del 1966 e 831 del 1973 hanno complessivamente ad oggetto la disciplina della progressione nelle qualifiche piu' elevate della magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di organicita' ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema, conferisce alla materia un connotato di obiettiva, sostanziale unitarieta', non inciso dalla parziale diversita' che pur caratterizza talune modalita' applicative - il quesito referendario risponde a requisiti di omogeneita' e chiarezza; ed in quanto la domanda referendaria non lede neppure, attraverso l'abrogazione delle norme, l'esistenza stessa di un principio, di un organo o di un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale, in considerazione del fatto che le norme in oggetto disciplinano esclusivamente alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che puo' essere diversamente regolato, anche relativamente ai magistrati di cassazione, senza che si possano, per cio' solo, ipotizzare soluzioni di continuita', ovvero un impedimento assoluto all'esercizio della funzione giurisdizionale, quali conseguenze direttamente ed immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo, il quale, in ipotesi, non inciderebbe sull'organico, ma solo sulle modalita' della dotazione degli uffici. - S. nn. 16/1978, 29/1987, 5/1995 red.: S. Di Palma
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della l. 25 luglio 1966 n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello", e della l. 20 dicembre 1973 n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori", in quanto - posto che le leggi nn. 570 del 1966 e 831 del 1973 hanno complessivamente ad oggetto la disciplina della progressione nelle qualifiche piu' elevate della magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di organicita' ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema, conferisce alla materia un connotato di obiettiva, sostanziale unitarieta', non inciso dalla parziale diversita' che pur caratterizza talune modalita' applicative - il quesito referendario risponde a requisiti di omogeneita' e chiarezza; ed in quanto la domanda referendaria non lede neppure, attraverso l'abrogazione delle norme, l'esistenza stessa di un principio, di un organo o di un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale, in considerazione del fatto che le norme in oggetto disciplinano esclusivamente alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che puo' essere diversamente regolato, anche relativamente ai magistrati di cassazione, senza che si possano, per cio' solo, ipotizzare soluzioni di continuita', ovvero un impedimento assoluto all'esercizio della funzione giurisdizionale, quali conseguenze direttamente ed immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo, il quale, in ipotesi, non inciderebbe sull'organico, ma solo sulle modalita' della dotazione degli uffici. - S. nn. 16/1978, 29/1987, 5/1995 red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte