Sentenza 34/1997 (ECLI:IT:COST:1997:34)
Massima numero 23113
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 34/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - ATTUALE ESCLUSIONE DI UNA RESPONSABILITA' DIRETTA A FAVORE DI UNA RESPONSABILITA' INDIRETTA E LIMITATA - ELIMINAZIONE DELLE PAROLE <> - ASSOLUTA ED OGGETTIVA MANCANZA DI CHIAREZZA DEL QUESITO CHE SI INTENDE SOTTOPORRE A VOTAZIONE POPOLARE RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE DELLO STATO LA CUI RESPONSABILITA' E' PURE PREMINENTE NELL'ATTUALE SISTEMA LEGISLATIVO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 13 aprile 1988 n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni e responsabilita' dei magistrati) - limitatamente a: articolo 2 - comma 1, limitatamente alle parole: "contro lo Stato"; articolo 4 - comma 1, limitatamente alle parole: "L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri"; - comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; articolo 6 - rubrica ("Intervento del magistrato nel giudizio"); - comma 1 ("Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima udienza."); - comma 2, limitatamente alle parole: "nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato"; - comma 3 ("Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato."); articolo 7; articolo 8; articolo 9 - comma 2 ("Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa."); articolo 16 - comma 4, limitatamente alle parole: "in sede di rivalsa,"; - comma 5, limitatamente alle parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" ?". - in quanto - posto, da un lato, che la l. n. 117 del 1988, nel disciplinare il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilita' civile dei magistrati, preordina un articolato sistema, nel quale vengono individuati i casi in cui puo' essere chiesto il risarcimento per un danno ingiusto per effetto di un atto o provvedimento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, e che con la stessa legge viene disciplinata l'azione risarcitoria per tali atti contro lo Stato e le condizioni per esperirla, la facolta' di intervento nel giudizio del magistrato, l'azione di rivalsa dello Stato, con i relativi limiti, nei confronti del magistrato, oltre agli effetti disciplinari che per quest'ultimo possono prodursi; e, dall'altro, che, secondo le intenzioni dichiarate dal comitato promotore, la consultazione popolare e' volta all'affermazione di una responsabilita' civile dei magistrati diretta (nei confronti del danneggiato) e piena (quanto alla misura del risarcimento), che le norme vigenti escludono a favore di una responsabilita' indiretta e limitata - il quesito referendario, proprio rimuovendo l'espressione "contro lo Stato", di per se' non espressiva di un autonomo contenuto normativo, nel contesto che disciplina l'azione di risarcimento, determina una assoluta ed oggettiva mancanza di chiarezza della domanda referendaria, risultando tale domanda del tutto equivoca in ordine alla posizione dello Stato e potendo la stessa intendersi orientata a due diversi e contrastanti obiettivi: alla eliminazione della responsabilita' dello Stato, nei cui confronti l'azione di risarcimento non dovrebbe, ne' potrebbe essere piu' rivolta, oppure, alternativamente, ad una (possibile) affermazione di responsabilita' del magistrato con la (eventualmente) concorrente e coesistente responsabilita' dello Stato, senza che, in quest'ultimo caso, ne siano in alcun modo disciplinate le modalita'. - S. nn. 16/1978, 27/1981, 36/1993, 6/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte